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Officelayout 156
gennaio-marzo 2014
Il D.M. 22-02-2006 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi
per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati
a uffici” definisce i requisiti di reazione al fuoco dei materiali installati.
I distinguo sono numerosi (edificio di nuova costruzione o esistente, tipo di
edificio, tipo di locale…) e non sono di facile e immediata comprensione.
Laddove prescritti, i prodotti e i relativi requisiti sono i seguenti:
a)
negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, è
consentito l’impiego di materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della
loro superficie totale (pavimento +pareti+soffitto+proiezioni orizzontali delle
scale). Per le restanti parti devono essere impiegati materiali di classe 0
(incombustibili). Nel caso in cui le vie di esodo orizzontali siano delimitate da
pareti interne mobili, è consentito adottare materiali in classe 1 di reazione al
fuoco eccedenti il 50% della superficie totale a condizione che il piano sia
protetto da impianto di spegnimento automatico;
b)
in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni, compresi i
relativi rivestimenti, e le pareti interne mobili siano di classe 2 e che gli altri
materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure di classe 2, se in presenza
di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi
asserviti a impianti di rivelazione degli incendi;
c)
i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi,
materiali sospesi in genere) devono essere di classe di reazione al fuoco non
superiore a 1;
d)
i mobili imbottiti devono essere di classe 1.IM;
e)
è consentita inoltre la posa in opera di rivestimenti lignei delle pareti e dei
soffitti purché opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di
classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel
D.M. 6-03-1992.
In particolare per i locali destinati a essere utilizzati per riunioni e
trattenimenti, aventi capienza superiore a 100 posti, sono richieste:
• classe 1.IM per i mobili imbottiti;
• classe non superiore a 2 per i sedili non imbottiti.
“Come si può notare – chiarisce Franco Prete – il legislatore non ha ritenuto
importante prescrivere requisiti per altre tipologie di arredi che sono tipiche
del settore ufficio: tavoli, scrivanie, armadi, cassettiere. Sono esclusi anche
gli schermi divisori e le pareti divisorie non a tutta altezza perché assimilabili
agli arredi per ufficio.
Pur se l’impatto di questo decreto per i produttori di arredi risulta limitato ad
alcune tipologie, è possibile che i committenti pubblici (comuni, province,
regioni, centri di acquisto, ecc.) e i grossi committenti privati (banche,
assicurazioni, ecc.) possano estendere in maniera volontaria i requisiti anche
per gli edifici al di sotto delle soglie previste e per gli arredi in generale.
Si tenga presente infatti che il Ministero dell’Interno ha definito le modalità
per certificare varie tipologie di arredi non imbottiti (vedi circolare n. 7 del 18-
06-2004): tavoli, scrivanie, armadi, cassettiere, ecc. possono essere certificati
e omologati anche se, come detto, non ne sussiste l’obbligo.
È evidente quindi che le aziende che offriranno sul mercato dei prodotti
omologati non avranno problemi di “accettazione”, indipendentemente se il
cliente è obbligato per legge a richiederli oppure se lo ha deciso
volontariamente”.
Requisiti di reazione al fuoco per
i materiali utilizzati in ambito ufficio
Ulteriori indicazioni in materia di prevenzione incendi si pos-
sono desumere dal
D.M. 22-02-2006
“Approvazione della re-
gola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati a uffici”
.
Questo decreto articola le prescrizioni di prevenzione in base
al massimo affollamento ipotizzabile nell’edificio, cioè in
base al numero degli addetti che vi lavorano e degli utenti
potenzialmente presenti, suddividendo gli uffici nelle se-
guenti tipologie:
tipo 1
: da 26 fino a 100 presenze;
tipo 2
: da 101 fino a 300 presenze;
tipo 3
: da 301 fino a 500 presenze;
tipo 4
: da 501 fino a 1000 presenze;
tipo 5
: con oltre 1000 presenze.
Le prescrizioni di prevenzione prese in considerazione dal
Decreto riguardano la reazione al fuoco dei materiali, la re-
sistenza al fuoco, la compartimentazione degli edifici, le
uscite di sicurezza e gli impianti di spegnimento automatico.
Le caratteristiche che portano a definire un
materiale ignifugo
Ne parliamo con l’ingegnere Franco Prete, responsabile
del Reparto Reazione al fuoco del Laboratorio CATAS.
Franco Prete:
L’aggettivo ignifugo definisce una qualità del
materiale in presenza di un incendio, ma non specifica il
comportamento del materiale. Motivo per cui la normativa
fa riferimento alla Reazione al fuoco, definita dalla norma
UNI CEI EN ISO 13943 come il “comportamento di un mate-
riale che contribuisce con la propria decomposizione al fuoco
a cui è sottoposto in condizione determinate”. In altre parole,
fornisce delle informazioni su come reagisce un materiale
quando viene sottoposto a una fonte di innesco che può es-
sere una fiamma di gas, il calore, una sigaretta, ecc. Essa ha
lo scopo di valutare il grado di partecipazione all’incendio di
prodotti quali tendaggi, materiali di rivestimento, mobili im-
bottiti, sedute, pavimenti, controsoffitti, ecc. Per la classifi-
cazione dei materiali si utilizzano metodi di prova di varia
natura ed emanazione, mirati a verificare il tempo in cui si
estinguono le fiamme, la zona danneggiata dal fuoco, il fe-
nomeno del gocciolamento (cioè se il materiale perde delle
parti incendiate), il rilascio di calore, la presenza di combu-
stione senza fiamme, ecc.
Con riferimento al contesto europeo, quali sono gli obbli-
ghi per i produttori del settore ufficio?
Anche in presenza di norme europee comuni, il singolo paese
può stabilire autonomamente i livelli di sicurezza da adottare
in materia di prevenzione incendi. Vi sono quindi paesi dove
i prodotti possono essere commercializzati anche se non sono
ignifughi e paesi dove la legislazione è molto sviluppata e il
produttore, per esportare, deve dimostrare che i prodotti
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