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Officelayout 156
gennaio-marzo 2014
sistemi di riconoscimento dei movimenti, di rilevazione ter-
mica, fino quelli che permettono di variare le ottiche.
In genere a determinare la scelta finale dei prodotti è la desti-
nazione d’uso. Dove non sono richieste particolari prestazioni,
ad esempio per la sorveglianza di un capannone industriale,
sarà sufficiente prevedere telecamere fisse, con una risoluzione
adeguata al solo riconoscimento della presenza.
Quanto ripreso viene poi inviato ai sistemi di gestione e vi-
sualizzazione, e registrato o direttamente sulla videocamera
tramite storage integrato o su dispositivi di memorizzazione
collegati in rete e dotati di funzioni dalle più semplici, quali
riproduzione e ricerca, alle più avanzate, combinate con
software di analisi e segnalazione di eventi e comportamenti
sospetti. Il tutto tenendo conto anche degli aspetti di inter-
compatibilità tra prodotti.
“L’intercompatibilità rappresenta sempre un nodo cruciale per
un’integrazione su larga scala”, sostiene Bordas. “In tale si-
tuazione, la standardizzazione appare come l’unica soluzione
per risolverlo in uno scenario dove, negli ultimi anni, sono
cresciute le richieste di sistemi di sorveglianza IP che la spo-
sano. Il più famoso e attivo forum dell’industria, denominato
ONVIF (Open Network Video Interface Forum), è in tal senso
dedicato proprio all’integrazione globale e alla standardizza-
zione delle interfacce dei prodotti fisici di sicurezza basati
sul protocollo Internet e i suoi membri contribuiscono alla
definizione degli standard. In questo modo viene assicurata
una migliore compatibilità tra i vari sistemi”.
ONVIF mette al centro il tema dell’interoperabilità attraverso
l’uso di standard adottati dai diversi attori presenti sul mer-
L’attività di installazione di sistemi di videosorveglianza, soprattutto all’interno di luoghi di
lavoro o comunque aperti al pubblico, è soggetta al rispetto di specifiche norme di legge. In
primo luogo sono da prendere in considerazione le norme poste a tutela della riservatezza
contenute nel d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
In applicazione di queste ultime, il Garante Privacy, con il Provvedimento in materia di
videosorveglianza dell’8 aprile 2010, ha richiamato l’attenzione sul tema del trattamento dei
dati personali effettuato mediante l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza, per garantire che il
sempre maggiore ricorso a questo strumento non diventi un pericolo per i diritti e le libertà
fondamentali degli individui. Il Garante sottolinea, innanzitutto, che il trattamento dei dati
personali conseguenti all’utilizzo di sistemi di videosorveglianza deve essere fondato su uno
dei presupposti di liceità previsti espressamente dal Codice per i soggetti pubblici e privati,
deve comunque minimizzare l’utilizzo dei dati personali stessi nonché essere pertinente e non
eccedente rispetto alle finalità perseguite.
Schematicamente e in estrema sintesi, i principali adempimenti previsti dal Garante nel
Provvedimento riguardano:
L’informativa.
Gli interessati, ovvero le persone fisiche cui si riferiscono le immagini,
devono essere preventivamente informati della presenza dell’impianto. I cartelli di
informativa, collocati prima del raggio d’azione delle telecamere e in modo da essere
chiaramente visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale, devono indicare il Titolare
del trattamento, le finalità e l’eventuale collegamento con le forze di polizia (art.13, comma 3
del Codice).
I diritti degli interessati.
È fondamentale che agli interessati sia garantito l’accesso ai
dati che li riguardano per poter verificare le finalità, le modalità e la logica alla base del
trattamento dei dati (Art.7 del Codice).
Le misure di sicurezza.
I dati devono essere protetti con preventive misure di sicurezza
idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, accesso non
autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche
in relazione alla trasmissione delle immagini. Sono inoltre previste misure di sicurezza
specifiche da utilizzare nell’ambito di sistemi più complessi quali ad esempio i cosiddetti.
“sistemi integrati” (sistemi che collegano telecamere tra soggetti diversi, sia pubblici che
privati, o che consentono la fornitura di servizi di videosorveglianza "in remoto" da parte di
società specializzate mediante collegamento telematico ad un unico centro).
La conservazione delle immagini,
che deve essere proporzionata al tempo necessario al
raggiungimento della finalità perseguita, e in ogni caso “deve essere limitata a poche ore o
al massimo alle 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore
conservazione”. Il termine di 24 ore può essere prolungato fino a un massimo di una
settimana per attività particolarmente rischiose.
L’accesso ai dati.
Tutte le persone fisiche autorizzate ad accedere alle immagini, o anche
solo agli impianti, devono essere designate per iscritto “Incaricati del Trattamento” dal
Titolare o dal Responsabile del trattamento. La nomina deve individuare chiaramente
l’ambito del trattamento, ai soggetti devono essere affidate delle credenziali d’accesso che
permettano di effettuare esclusivamente le operazioni di competenza.
Particolare attenzione deve essere rivolta, come anticipato, ai sistemi installati presso i luoghi
di lavoro. Lo Statuto dei Lavoratori (l. n. 300/1970) vieta innanzitutto, senza possibilità di
deroghe, l’utilizzo di impianti di videosorveglianza per il controllo a distanza dell’attività
lavorativa (art. 4 comma 1). Solo qualora l’installazione sia richiesta da esigenze organizzative
e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dalla quale derivi anche la possibilità di
controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, è necessario raggiungere un preventivo accordo
con le Rappresentanze Sindacali Aziendali, se presenti, o una specifica autorizzazione da
parte dell’Ispettorato del Lavoro, su istanza del datore di lavoro (art.4 comma 2).
Sulla base di quanto delineato, quindi, la scelta dei sistemi di videosorveglianza e la loro
successiva installazione devono essere preceduti da un’attenta analisi normativa, al fine di
evitare errori che potrebbero avere come conseguenza l’applicazione di sanzioni.
Le normative applicabili alla videosorveglianza
a cura di Gabriele Faggioli e Andrea Reghelin, Studio Legale ISL Milano
Il software
ATS8600 Advisor Management di United
Technologies
, combinato con la videosorveglianza
integrata, permette di monitorare l’edificio in tempo
reale e quindi garantire un ambiente più sicuro,
fornendo ai security manager una visione chiara e
intuitiva che permette di controllare, sia dall’impianto
che da remoto, tutte le esigenze di sicurezza legate
alla rilevazione di intrusioni, di incendi, al controllo
degli accessi o alla videosorveglianza