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innovazione.PA
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01-02/2018
| ANNO XV GENNAIO - FEBBRAIO
Il cambiamento normativo:
un solo Regolamento
per tutti gli Stati membri
Meno burocrazia e più attenzione a responsabilità e prevenzione
Il GDPR scaturisce da un lungo percorso in tema di tutela dei
dati personali, avviato nei diversi Paesi dell’Unione. La prima
disposizione in materia risale al 1981, con la Convenzione n.108 del
Consiglio d’Europa espressamente dedicata alla protezione degli
individui, rispetto al trattamento automatizzato dei dati personali,
mettendo a fuoco la necessità di garantire il diritto dei cittadini alla
riservatezza delle informazioni. Il principale punto di riferimento
sino a questo momento è stato la direttiva 95/46/CE che, con la
nascita dei diversi regolamenti nazionali in materia, ha assunto il
compito di armonizzare il quadro normativo a livello comunitario.
In essa viene sancito il legame necessario tra tutela dei dati personali
e privacy che, da allora, diviene un diritto espressamente previsto e
precisato nella successiva produzione normativa europea, a partire
dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione.
Il nuovo GDPR si inserisce in questo solco, con la finalità di
ampliare le garanzie a tutela dei dati personali andando a regolare lo
spazio normativo coperto in Italia dal Codice della Privacy.
In tal senso, il Parlamento italiano, lo scorso 17 ottobre, ha delegato
il Governo a riordinare complessivamente la normativa in materia,
raccordando quella interna (il D. Lgs 196/2003) con le disposizioni
previste dal GDPR. Il Governo è tenuto ad osservare alcuni precisi
criteri: abrogare espressamente le disposizioni del Codice in materia
di trattamento dei dati personali incompatibili con le disposizioni
del GDPR; modificare il Codice della Privacy limitatamente
a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non
direttamente applicabili contenute nel GDPR; coordinare le
disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali con le
disposizioni recate dal GDPR; prevedere, ove opportuno, il ricorso
a provvedimenti attuativi adottati dal Garante per la protezione dei
Dati Personali per le finalità previste dal GDPR; adeguare il sistema
sanzionatorio penale ed amministrativo alle disposizioni del GDPR,
prevedendo sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità
della violazione delle disposizioni.
Ma quali sono i principali elementi di novità introdotti da
questo Regolamento?
Il GDPR rappresenta un intervento normativo di grande
complessità: è costituito da 99 articoli e comprende 173
‘considerando’, che avranno un impatto decisivo in fase di
interpretazione della normativa.
Secondo il
Prof. Francesco Duranti, docente di diritto costituzionale
comparato presso l’Università per Stranieri di Perugia
, tra i curatori
dello Speciale GDPR , occorre sottolineare come “la stessa scelta
dello strumento normativo individuato, ovvero il Regolamento
anziché la Direttiva, ha come conseguenza quella di rendere
immediatamente applicabili, in tutti gli Stati membri, molte delle
principali scelte innovative effettuate senza rinviare la concreta
attuazione alle singole discipline nazionali; come era avvenuto
invece con la precedente direttiva madre”. Altrettando significativa
è la scelta di sostituire diversi adempimenti di carattere formale
con altri, finalizzati “…ad introdurre una efficace forma di
responsabilizzazione preventiva di chiunque si occupi del
trattamento dei dati personali, a cominciare dalla introduzione
di una specifica figura professionale - il Data Protection Officer
(DPO) - a cui affidare, in via esclusiva, una serie di complesse
responsabilità connesse alla progettazione e al monitoraggio del
trattamento dei dati personali”.
Tra le innovazioni rilevanti va sottolineato l’ambito di applicazione
della normativa.
Secondo il GDPR tutti i trattamenti svolti sui dati personali dei
cittadini europei sono soggetti al controllo delle Autorità europee,
anche qualora venissero svolti da imprese ed organizzazioni con
sedi esterne all’Unione Europea.
Il GDPR rafforza le garanzie da esprimere attraverso l’informativa
e l’acquisizione del consenso che deve essere esplicito.
Sul piano dei diritti, oltre alla conferma dei già conosciuti diritti
di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione, il
GDPR introduce ora due nuovi diritti: quello alla portabilità dei
dati (art. 20) e quello all’oblio (art. 17).
Ugualmente significativo è l’accento posto sulla responsabilità dei
titolari e dei responsabili del trattamento dei dati personali attraverso
l’approccio nella definizione dei servizi in termini di
Privacy by
Design
e
Privacy by Default
, che mira a rendere effettiva la
responsabilizzazione dei titolari chiamati ad implementare misure in
grado di difendere efficacemente i dati personali.
Inoltre, il Regolamento assegna, nel complesso, maggiori competenze
e poteri alle Autorità di garanzia, rafforzando i meccanismi di
collaborazione tra di esse: introduce, a tal fine, il ‘Comitato europeo
per la protezione dei dati’, erede del Gruppo art. 29.
Privacy, un diritto per i cittadini d’Europa
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