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innovazione.PA
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01-02/2018
| ANNO XV GENNAIO - FEBBRAIO
Denuncia dei data breach
entro 72 ore
Con l’art. 33 il GDPR chiarisce l’obbligo di segnalare
tempestivamente episodi di violazione dei dati custoditi.
In via generale diventa obbligatorio comunicare all’Autorità
Competente eventuali data breach, e in determinati casi
sarà necessario comunicare le violazioni di dati personali
all’interessato ossia, tutte quelle violazioni di sicurezza
che comportano accidentalmente o in modo illecito la
distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non
autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati
o comunque trattati (art. 4 c.2 GDPR).
La direttiva 95/46/CE non conteneva specifiche indicazioni
per la gestione di tali eventualità e, pertanto, ogni Stato
membro si era organizzato a livello interno in modo del
tutto autonomo. L’ordinamento italiano, per esempio,
conosce attualmente alcune ipotesi specifiche di obbligo
di notificazione delle violazioni personali, come nel settore
delle comunicazioni elettroniche, della biometria, dei
trattamenti sanitari e dei trattamenti di dati effettuati da
enti pubblici.
Lo scopo dell’introduzione di questo requisito è evitare che
la violazione venga insabbiata.
Tenere nascosta la notizia potrebbe aumentare gli effetti
negativi dell’evento, impedendo la reazione dell’interessato e
delle autorità competenti.
È necessario quindi che ogni violazione dei dati personali venga
gestita non appena possibile, per evitare o limitare il verificarsi
di danni fisici, materiali o immateriali agli interessati.
Pertanto, non appena sia possibile stabilire con un
ragionevole grado di sicurezza che la violazione è avvenuta,
il titolare del trattamento è tenuto a notificarla all’autorità
di controllo competente, ove possibile, entro 72 ore
dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Circa il
contenuto di questa denuncia, il comma 3 dell’art. 33
GDPR contiene la descrizione di un contenuto minimo
della violazione (natura, categoria interessata, conseguenze
probabili, misure per porvi rimedio ecc.)
Il GDPR, comunque, riconosce l’eventualità che una
descrizione completa ed esauriente della violazione possa
non essere disponibile in un così breve lasso di tempo, per
cui è previsto un meccanismo di denuncia per gradi.
Pertanto, entro il termine di 72 ore sarà possibile fornire gli
elementi di massima e completare la notifica in un secondo
momento, purché nel frattempo il titolare si attivi per
contenere e gestire la situazione.
Oltre alla notifica all’Autorità, il titolare del trattamento ha
l’onere ulteriore di comunicare all’interessato la violazione
dei dati personali, nel caso che questa possa presentare un
rischio elevato per i diritti e le libertà della persona fisica o
quando vi sia un ordine dell’autorità competente.
La comunicazione all’interessato non è necessaria se, a
monte, il titolare aveva messo in atto misure tecniche e
organizzative di protezione adeguate (come per esempio
la cifratura) e tali misure erano state applicate ai dati in
questione o, se successivamente alla violazione, ha adottato
misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un elevato
rischio per i diritti e le libertà.
Laddove la comunicazione al singolo dovesse rivelarsi troppo
onerosa, il titolare potrà procedere per comunicazione pubblica.
La policy di gestione degli eventi
Dal punto di vista organizzativo, l’art. 33 impone al titolare
del trattamento dei dati l’implementazione di una policy di
gestione degli eventi pregiudizievoli che parta innanzitutto
dal saper riconoscere una violazione, passando per il suo
contenimento e per l’individuazione dei rischi connessi, fino
a gestire la notifica all’autorità e agli interessati. Anche il
responsabile del trattamento dei dati ha l’obbligo di pronta
comunicazione al titolare di una avvenuta violazione e,
pertanto, sarà necessario gestire anche questo passaggio
all’interno degli accordi con il responsabile e della policy di
gestione delle violazioni.
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