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innovazione.PA
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01-02/2018
| ANNO XV GENNAIO - FEBBRAIO
Un nuovo protagonista:
il Responsabile della Protezione Dati
Requisiti, compiti e prerogative del nuovo custode della privacy
nelle organizzazioni
Nella logica di rafforzamento del livello di consapevolezza
del valore della privacy e di richiamo alla responsabilità dei
titolari del trattamento dei dati è stata istituita una figura
sinora sconosciuta alla normativa italiana: il Data Protection
Officer (DPO) o Responsabile della Protezione Dati (RDP)
secondo la terminologia italiana.
Tale figura è prevista dall’articolo 37 del Regolamento ed
è stata precisata nelle Linee Guida redatte dal Gruppo di
Lavoro Art. 29, sostanzialmente obbligatoria per tutte le
Amministrazioni Pubbliche, è incaricata di assicurare una
gestione corretta dei dati personali nell’organizzazione.
L’articolo 37 esordisce, infatti, indicando i casi di nomina
obbligatoria del RPD, ovverosia ogni qualvolta il trattamento
è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo di
diritto pubblico, ad eccezione delle autorità giurisdizionali,
nell’esercizio delle loro funzioni.
In attesa dell’approvazione della legge che abrogherà l’attuale
Codice della Privacy (D. Lgs. 196/2003), che dovrà fornire
la definizione di Autorità pubblica e organismo di diritto
pubblico, si può ritenere che l’obbligo di nomina del RDP,
con riferimento al settore pubblico, debba ricadere sui
medesimi soggetti previsti dal Codice tra cui, ad esempio,
le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento
autonomo, gli enti pubblici non economici nazionali,
regionali e locali, le Regioni e gli enti locali, le Università, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
le aziende del Servizio sanitario nazionale, le autorità
indipendenti.
In tal senso, bisogna tenere presente che potrebbero essere
chiamati alla nomina del RDP, e quindi rientrare nella
previsione di cui all’articolo 37 del Regolamento, non solo i
soggetti pubblici titolari del trattamento, ma anche i soggetti
privati che operino in outsourcing per la PA e che in virtù del
rapporto contrattuale assumano la qualifica di responsabili
del trattamento.
Secondo le indicazioni fornite dal Garante per la protezione
dei dati personali “è opportuno considerare che, nel caso
in cui soggetti privati esercitino funzioni pubbliche (in
qualità, ad esempio, di concessionari di servizi pubblici), può
risultare comunque fortemente raccomandato, ancorché non
obbligatorio, procedere alla designazione di un RPD. In ogni
caso, qualora si proceda alla designazione di un RPD su base
volontaria, si applicano gli identici requisiti - in termini di
criteri per la designazione, posizione e compiti - che valgono
per i RPD designati in via obbligatoria”.
Il GDPR, a supporto delle piccole Amministrazioni,
prevede che più soggetti pubblici possano nominare un
unico RDP, tenuto conto della loro struttura organizzativa e
dimensione mentre, secondo il Garante, non è possibile che
organizzazioni complesse possano nominarne più di uno.
“L’unicità della figura del RDP, infatti, è una condizione
necessaria per evitare il rischio di sovrapposizioni o incertezze
sulle responsabilità, sia con riferimento all’ambito interno
all’ente, sia con riferimento a quello esterno, e pertanto
occorre che questa sia sempre assicurata”.
Il RDP deve essere designato in funzione delle sue qualità
professionali ed, in particolare, in base alla conoscenza
specialistica della normativa, delle prassi in materia di
protezione dei dati e della capacità di assolvere ai compiti
previsti.
Le certificazioni di settore, pur rappresentando, al pari di
altri titoli, un valido strumento ai fini della verifica del
possesso di un livello minimo di conoscenza della disciplina,
non costituiscono una “abilitazione” allo svolgimento del
ruolo del RPD e non possono sostituire il giudizio delle
Amministrazioni Pubbliche nella valutazione dei requisiti
necessari.
In requisito principale rimane, quindi, una documentata
esperienza nel settore e, come ricordato dalle Linee guida,
tra le qualità professionali richieste, vanno tenute in
considerazione:
- la conoscenza della normativa e delle prassi nazionali ed
europee in materia di protezione dei dati e un’approfondita
conoscenza del GDPR;
- la conoscenza dello specifico settore di attività e della
struttura organizzativa del titolare;
- la buona familiarità con le operazioni di trattamento svolte
nonché con i sistemi informativi e le esigenze di sicurezza e
protezione dati manifestate dal titolare.
Il ruolo di RDP può essere affidato sia a un soggetto esterno
Privacy, un diritto per i cittadini d’Europa
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