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innovazione.PA
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01-02/2018
| ANNO XV GENNAIO - FEBBRAIO
Tre parole chiave
:
accountability,
privacy by design e privacy by default
•
Accountability
Il GDPR riserva grande attenzione al principio di
responsabilizzazione (accountability) dei titolari e dei
responsabili (artt.24, 25 e capo IV) ai quali richiede l’adozione
di approcci e politiche che tengano conto costantemente del
rischio che un determinato trattamento di dati personali può
comportare per i diritti e le libertà degli interessati.
Come sottolinea l’
Avvocato Maria Notaristefano
, nello “Speciale
GDPR”: “Nell’ottica della accountability, il Regolamento è
costantemente focalizzato sulla necessità, per il titolare, di adottare
e implementare misure di sicurezza appropriate ed effettive, e sulla
capacità di dimostrare, in ogni momento, la conformità dei propri
trattamenti al Regolamento (v. considerando 74-77).
Elementi rilevanti per una tipizzazione delle ‘misure tecniche ed
organizzative adeguate’ di cui sopra sono:
• la loro natura preventiva e non rimediale;
• le soluzioni tecnologiche ritenute necessarie, che vanno
incorporate nella struttura dei sistemi come loro parti integranti
e non aggiunte all’occorrenza.
Le soluzioni accolte già in fase di progettazione e
programmazione si applicano poi durante l’intero trattamento
dei dati personali. L’ambiente tecnico e organizzativo così
progettato e realizzato dal titolare richiede la supervisione
affidata a soggetti indipendenti: in questo senso, la nomina
del Data Protection Officer è una misura di accountability,
poichè risponde all’esigenza di combinare l’adozione di misure
adeguate con la vigilanza sulla loro adozione”.
•
Privacy by design
Tra le misure di sicurezza che il titolare deve adottare c’è la
Privacy by design, che attua la protezione dei dati fin dalla fase
d’ideazione e progettazione di un trattamento o di un sistema,
prevedendo le garanzie indispensabili per soddisfare i requisiti
del Regolamento e tutelare i diritti degli interessati (art. 25).
L’adozione di tali misure è preceduta da un’analisi preventiva
(valutazione d’impatto, nei casi di trattamenti che presentino
rischi specifici per la protezione dei dati, ai sensi dell’art. 35).
All’esito della valutazione, il titolare potrà decidere in autonomia
se iniziare il trattamento oppure consultare l’Autorità di
protezione dei dati per ottenere indicazioni su come gestire il
rischio residuale. In ogni caso, l’Autorità non ha il compito di
autorizzare il trattamento, ma di indicare le misure ulteriori che
il titolare deve eventualmente adottare (art. 58).
•
Privacy by default
La Privacy by default (art. 25, par. 2) riguarda, invece, il modo
tecnico e organizzativo con cui si opera ai fini dell’utilizzazione,
conservazione e protezione dei dati trattati. Nella Privacy by
default la preoccupazione del legislatore è stata quella di limitare
il trattamento ai dati necessari al perseguimento delle finalità del
titolare e di assicurarne la protezione dal rischio di utilizzazione
da parte di un numero indefinito di soggetti e per finalità
diverse da quelle per le quali sono stati raccolti, tanto più se
perseguite in modo automatizzato e senza l’individuazione di
una chiara responsabilità riconducibile a un titolare individuato.
Se il fine principale del Regolamento UE 2016/679 è
costituito dal rafforzamento dei diritti dei cittadini europei in
merito alla protezione dei propri dati personali, il principale
mezzo individuato dal legislatore europeo è il principio di
responsabilizzazione delle organizzazioni, esercitato attraverso
figure ed azioni precise. Nell’attuazione del GDPR occorrerà
quindi familiarizzare con tre punti fondamentali: