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innovazione.PA
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01-02/2018
| ANNO XV GENNAIO - FEBBRAIO
Attenzione agli
adempimenti
fondamentali
Potenziare la consapevolezza dei rischi per attuare misure adeguate
Tra gli elementi di maggiore cambiamento introdotti dal
GDPR emerge la ricerca di una effettiva consapevolezza ed
efficacia delle misure da mettere in campo in materia di
protezione dei dati personali, in luogo degli adempimenti
formali e burocratici. Il loro posto viene preso da
adempimenti di “tutela sostanziale” secondo un criterio di
fondo da tenere ben presente: l’accountability, il principio di
responsabilità del titolare del trattamento nell’applicazione,
dimostrabile, delle misure previste dal GDPR.
Rientrano in questa logica l’adozione e l’aggiornamento di un
Registro dei trattamenti; la valutazione di impatto privacy;
l’implementazione di un sistema di reazione alle violazioni. Di
seguito una sintesi delle caratteristiche e delle finalità di tali
adempimenti estratta dallo Speciale GDPR.
Il Registro dei trattamenti
Il Registro dei trattamenti viene introdotto dall’articolo 30 del
GDPR. Ne è previsto uno a cura del titolare del trattamento
ed uno del responsabile del trattamento. In esso devono essere
indicati il nome e i dati di contatto del titolare e del responsabile,
le finalità del trattamento, una descrizione delle categorie degli
interessati e dei dati personali, le categorie di destinatari a cui i
dati personali sono comunicati, eventuali trasferimenti di dati
personali verso un Paese terzo, i termini ultimi previsti per la
cancellazione delle diverse categorie di dati e una descrizione
delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate
secondo quanto previsto dal GDPR.
Il Registro dei Trattamenti può essere tenuto in forma
elettronica o cartacea ma deve essere messo a disposizione
dell’autorità di controllo quando richiesto.
L’obbligo di tenuta del Registro dei trattamenti non si applica
alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a
meno che il trattamento effettuato possa presentare un rischio
per i diritti e le libertà dell’interessato, non abbia un carattere
occasionale, oppure includa il trattamento di dati sensibili.
Nel rispetto del principio di accountability, il Registro dei
trattamenti consente a titolare e responsabile di documentare i
processi organizzativi a tutela delle informazioni e di indicare
per ciascuno di questi la specificità dei trattamenti effettuati.
Costituisce inoltre una valida base di partenza per pianificare le
azioni da intraprendere e può essere molto utile per individuare i
trattamenti che richiedono una valutazione di impatto privacy.
Valutazione di impatto sulla privacy
Altra fondamentale misura introdotta dal GDPR è rappresentata
dalla Valutazione di impatto sulla protezione dei dati (Data
Protection Impact Assessment - DPIA).
La Valutazione va applicata nel caso di trattamento di dati
che possano presentare un rischio elevato per i diritti e
le libertà delle persone fisiche, per loro natura, ambito di
applicazione, contesto e finalità. Si tratta di una valutazione
dell’impatto che i trattamenti dati potrebbero avere, al fine
di identificare i rischi connessi, analizzandone in particolare
l’origine, la particolarità e la gravità.
L’esito della valutazione serve a determinare le opportune
misure da adottare affinché il trattamento dei dati personali
risulti in conformità con le norme del GDPR. È un’attività che
va fatta prima di procedere al trattamento e che si lega molto
all’elemento del rischio inteso come accadimento concreto
e grave, non come possibilità astratta. Se esistono queste
condizioni, si procede alla sua effettuazione, a meno che il
tipo di trattamento non rientri nella lista di quelli esenti
dall’obbligo di DPIA che il Garante per la protezione dei dati
personali avrà il compito di redigere.
Il responsabile dell’effettuazione della DPIA è il titolare
del trattamento che può avvalersi di diverse figure come per
esempio consulenti esterni, Responsabili del trattamento o
categorie di soggetti interessati dal trattamento oggetto di
DPIA. Il Responsabile della protezione dei dati può agire quale
consulente del titolare, oltre ad avere il compito di vigilare su
quanto compiuto in questo processo. Qualora l’esito della DPIA
indichi che i trattamenti presentano un rischio elevato, probabile
e grave che il titolare del trattamento non può ridurre mediante
misure opportune in termini di tecnologia disponibile e costi di
attuazione, si apre una fase di consultazione preventiva di fronte
all’Autorità di controllo, specificata dall’art. 36 del GDPR.
Privacy, un diritto per i cittadini d’Europa
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