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aprile-giugno 2017

IN PRIMO PIANO

Sono passati più di tre anni da quando la

prima proposta di legge sul lavoro agile è ap-

prodata al Parlamento, per poi rimanere in un

angolo in attesa di essere rispolverata.

Nel febbraio dello scorso anno è stato pre-

sentato il Disegno di Legge Governativo, che,

integrato durante il suo percorso dalle prece-

denti proposte sul tema, introduce una chiara

disciplina. Tale disegno, collegato alla Legge

di Stabilità 2016, si occupa al Capo I di intro-

durre maggiori tutele per i lavoratori auto-

nomi, mentre regola il lavoro agile, anche

detto Smart Working, al Capo II. Disegno di

legge finalmente approvato lo scorso 10

maggio, per poi divenire, con la pubblicazione

in

Gazzetta Ufficiale del 13 Giugno,

la

Legge 22 maggio 2017 n. 81.

All’art. 18 il lavoro agile viene descritto quale

modalità flessibile di svolgimento dell’attività

lavorativa

subordinata stabilita da un accordo

tra le parti. Questo elemento mostra come il

legislatore non abbia voluto appesantire il rap-

porto con gravosi limiti, che, con molta proba-

bilità, sono gli stessi che hanno impedito la dif-

fusione del suo antenato: il telelavoro.

Si parla all’interno della legge di un lavoro di-

verso, improntato sul raggiungimento di obiet-

tivi, piuttosto che sui limiti costituiti da orario

e luogo di lavoro. Viene previsto che la

respon-

sabilità relativa alla strumentazione tecno-

logica

fornita al lavoratore, resti in capo al da-

tore di lavoro. Grazie a questa strumentazione

il dipendente potrà svolgere il proprio lavoro

non solo in azienda, ma in qualsiasi luogo che

riterrà consono; sparisce quindi il vincolo

legato a una postazione fissa, prendendo

una netta distanza dalla normativa sul telela-

voro. L’unico vincolo che rimane è quello legato

alla previsione del rispetto della durata massima

Legge sul lavoro agile,

chiarimenti in arrivo

Con la conclusione dell’iter legislativo che ha portato all’approvazione della legge sul

lavoro agile, l’Italia compie un passo in avanti verso l’ammodernamento dell’assetto del

sistema lavorativo

di Alessia Pellegrini

*

dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale,

imposto dalla vigente disciplina in materia.

Niente cambierà per il lavoratore smart e per

il suo datore: la sua posizione è equiparata a

quella resa nella classica attività lavorativa su-

bordinata. Ciò significa che anche gli incentivi

legati agli incrementi della produttività, come

previsti dal Decreto Interministeriale 25 marzo

2016, sono applicabili agli smart worker.

L’accordo relativo al lavoro agile deve essere

stipulato per iscritto ai fini della regolarità am-

ministrativa, oltre che ai fini di prova.

Un importante tassello viene inserito con la

previsione dell’art. 19, il quale prevede il

di-

ritto alla disconnessione

, già in vigore al-

l’interno dell’ordinamento francese. Il diritto

in questione cerca di risolvere il problema de-

rivante dalla connessione costante da parte

dei lavoratori, che risultano più esposti al ri-

schio dello stress da lavoro correlato. In de-

finitiva, essere sempre reperibili comporta

una minore produttività sul lavoro dovuta

proprio al fatto di non riuscire a staccare mai

dalla propria attività.

L’accordo che regola il lavoro agile, può

essere

sia a tempo determinato che inde-

terminato

; nel caso in cui venga predisposto

un accordo a tempo indeterminato è fatto sal-

vo il diritto di recesso per entrambe le parti,

rispettando i trenta giorni di preavviso. È inoltre

fatto salvo il diritto di recesso per giustificato

motivo, il quale non prevede la necessità di

preavviso. Si discosta leggermente la disciplina

prevista nel caso di lavoratori disabili, per i quali

è contemplato un preavviso più lungo, che può

arrivare ai 90 giorni; questo per consentire un

adattamento del lavoratore disabile, nel caso in

cui il recesso sia richiesto dal datore di lavoro.

Di importanza fondamentale la previsione del

diritto all’apprendimento permanente

e

alla relativa certificazione delle competenze

con una cadenza periodica.

L’art. 22 regola la

sicurezza sul lavoro

, che

obbliga il datore di lavoro a consegnare al di-

pendente un’informativa scritta recante i

rischi generali e specifici connessi allo svol-

gimento della prestazione attraverso la moda-

lità di lavoro agile; ma, nota di colore,

all’interno dello stesso corpo normativo, non

è prevista alcuna sanzione in caso di violazione

dell’obbligo di cui sopra. Lo smart worker ha

inoltre diritto alla tutela contro gli infortuni sul

lavoro e le malattie professionali, per cui si con-

ferma l’applicazione della materia coperta dal-

l’INAIL anche per questa tipologia di presta-

zione lavorativa; a fornire una cornice più com-

pleta ci pensa la previsione del cosiddetto “in-

fortunio in itinere”, il quale si può verificare du-

rante il tragitto che il lavoratore smart effettua

per recarsi al lavoro, in qualsiasi luogo esso

decida di esplicarlo. Per questo, non man-

cano i timori riguardo a un distorto utilizzo,

in quanto si teme che possa essere sfruttato

dal dipendente scorretto per incidenti non

legati allo svolgimento del proprio lavoro. Da

questa snella, ma puntuale disciplina, si de-

duce che il ruolo lasciato alla contrattazione

collettiva è ancora notevole; quest’ultima po-

trà continuare ad agevolare la stipulazione

dei singoli accordi intervenendo nella stesura

delle clausole contrattuali.

(*) Alessia Pellegrini

, laureanda in Legge presso

l’Università degli Studi di Firenze, esperta di

Smart Working, grazie alla passione nata da una

tesi sperimentale incentrata sul tema del lavoro

agile, declinato in tutte le sue sfaccettature.