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merciale nel provvedimento ‘Fidelity

card e Garanzie per i consumatori’ e

da ultimo con le sue Linee guida del

2015, dei principi di condotta per gli

operatori del mercato che offrono, in

particolare, servizi online al pubblico

avvalendosi di reti di comunicazione

elettronica.

Inoltre, in esito all’applicazione all’in-

terno dell’Unione Europea dei prin-

cipi formulati nella notissima sentenza

della Corte di Giustizia dell’Unione

Europea nel caso Google Spain (causa

C−131/12) e in seguito al parere del

Gruppo Europeo dei Garanti per la

Protezione dei Dati Personali del 23

settembre 2014, rientrano nell’ambito

di applicazione del citato provvedi-

mento del Garante del 2015 anche

gli operatori non stabiliti sul territo-

rio nazionale, da ritenere assoggettati

alle norme in materia di protezione

dei dati personali vigenti all’interno

dell’Unione, allorché ricorrano spe-

cifiche condizioni indicate dalle fonti

ricordate.

Le tre principali tipologie di tratta-

mento

Dalla analisi dei provvedimenti sopra

menzionati, si ricava con facilità, che da

un punto di vista applicativo, le ope-

razioni di profilazione che possono

essere effettuate sui dati personali

degli interessati possono essere ri-

condotte a tre principali tipologie di

trattamento:

·

quello automatizzato degli utenti

autenticati per l’utilizzo del servizio,

al fine di inoltrare messaggi di posta

elettronica;

·

l’incrocio dei dati personali, raccol-

ti per la fornitura del servizio, per

funzionalità diverse da quelle messe

a disposizione dell’utente;

·

l’utilizzo di altri dati di identificazione

– come ad esempio le credenziali di

accesso, l’autenticazione mediante

l’impronta digitale (fingerprinting) –

per ricondurre a soggetti determina-

ti, identificabili o identificati, azioni o

schemi di comportamento ricorrenti

nell’utilizzo delle funzionalità messe

a sua disposizione.

Sono esclusi dall’intervento delle Linee

guida i cookies, la cui disciplina speci-

fica è contenuta nel Provvedimento

dell’8 maggio 2014 n. 229.

I concetti chiave

Recependo gli orientamenti presen-

ti a livello comunitario (WP 2/2006,

10/2004 e 9/2014), le Linee guida del

2015 contengono alcuni concetti chia-

ve, al fine di fornire un quadro chia-

ro e omogeneo rispetto a queste ti-

pologie di trattamenti e le possibilità

di business ad essi collegati. I princi-

pali sono l’informativa e il consenso.

L’informativa, ai sensi dell’art.13 del

Codice Privacy, è lo strumento che

rende edotto l’interessato del tipo di

trattamenti che viene effettuato e di

come può opporvisi eventualmente

secondo l’art. 7 del suddetto Codice.

L’informativa deve essere accessibile

ed efficace. Per questo il Garante pre-

scrive che venga strutturata su un du-

plice livello; il primo immediatamente

accessibile, contenente le informazioni

generali più rilevanti e un secondo li-

vello – raggiungibile dal primo – dove

fornire specifiche sulle funzionalità of-

ferte e soprattutto sui trattamenti ad

esse collegati e i loro rischi. Già nel

primo step l’utente deve essere in gra-

do di conoscere: la qualifica di titolare,

gli eventuali responsabili, un indirizzo

presso cui esercitare in modo agevole

i propri diritti che sono, a titolo esem-

plificativo, la correzione, la modifica

o la cancellazione dei propri dati. Il

concetto di accessibilità deve essere

declinato, inoltre, sul versante infor-

matico al momento di sviluppo del

sito: la fruibilità deve essere garantita

su tutti i diversi dispositivi elettroni-

ci. La consapevolezza è propedeutica

all’espressione del consenso che deve

essere, non solo informato, ma anche

libero, preventivo, specifico, revocabile

ed espresso per iscritto. In questo sen-

so deve essere chiaro all’utente che un

trattamento automatizzato teso all’in-

vio di messaggi promozionali – finalità

diversa da quella connessa alla messa

a disposizione della funzionalità - deve

essere autorizzato in maniera specifica

e univoca. È necessario un consenso

specifico dell’interessato, altresì, per

l’incrocio di dati. Per questa ragione

l’informativa multistrato è prodromi-

ca all’esercizio dei diritti dell’utente

che deve essere in grado di valutare

e decidere che grado di pervasività

possono avere, nella propria sfera per-

sonale, i trattamenti di profilazione. In

sintesi, la politica di data retention non

può che tener conto del principio di

finalità espresso nell’articolo 11 del

Codice Privacy.

Meccanismi validi per tutti

Bisogna sottolineare come i meccani-

smi illustrati sono riferibili sia agli utenti

autenticati che non. I primi devono,

difatti, passare per una fase di registra-

zione e, quindi, essere preventivamente

messi nelle condizioni di conoscere i

trattamenti e le loro finalità. Per l’uten-

te autenticato le scelte espressa saran-

no poi valide per tutti i dispositivi che

utilizza (smartphone, pc, tablet...). Da

questo punto di vista, il Regolamento

europeo (UE) 2016/679 di prossima

operatività conferma un concetto qui

già presente: quello della privacy by

default. È necessaria un’analisi tecnica

preliminare che possa arginare i pos-

sibili rischi di una profilazione illecita

e adottare delle impostazioni del sito

che limitino l’utilizzo dei dati alle finalità

recepite nell’informativa, per cui l’in-

teressato ha fornito il suo consenso.

Ha contribuito la dottoressa

Erika Benedetti, legal consultant

NEL PROSSIMO NUMERO

Si individueranno, in modo ana-

litico, differenze ed elementi di

continuità con la previgente di-

sciplina applicabile, quali sono gli

adempimenti che devono essere

adottati, dal titolare del tratta-

mento, allorché siano svolte, ai

sensi del Regolamento Genera-

le in Materia di Protezione dei

Dati Personali (GDPR), opera-

zioni di profilazione per finali-

tà promozionali (marketing) o

commerciali.

IL PARERE DEL LEGALE

95

ottobre-novembre 2017