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Con l’espressione ‘profilazione per fina-

lità commerciali o di marketing’ inten-

diamo riferirci al fenomeno dell’anali-

si e dell’elaborazione di informazioni

relative agli utenti di un determinato

servizio on line, ivi compresi quelli tele-

visivi, finalizzata alla creazione di gruppi

omogenei per gusti e comportamenti

– cd. ‘profili’ – funzionali a pervenire

all’identificazione del singolo utente,

o più spesso di un gruppo di utenti,

o del terminale da cui si collega, al

fine l’offerta, personalizzata, di beni o

servizi ulteriori o affini. L’utilizzo delle

tecniche e delle tecnologie di profila-

zione, che si sono via via evolute, sino

a ricomprendere, ad esempio logiche

algoritmiche predittive, permette l’ef-

fettuazione, allorché si disponga del

giusto quantitativo di dati, di un’attività

di marketing mirata (Behavioural Ad-

vertising), che ha una maggiore pro-

babilità di successo.

Ciò che precede, qualora sia porta-

to alle estreme conseguenze, dato il

potenziale pervasivo di questo tipo

di elaborazioni, che in alcune circo-

stanze comprendono il trattamento

di particolari categorie di dati, quali

ad esempio, quelli relativi allo stato di

salute, innalza, in modo esponenziale

i rischi di violare la privacy e i diritti

e le libertà fondamentali dei soggetti

profilati.

Cosa dice il Garante della Privacy

In questo ambito, il Garante Privacy

ha fornito nel tempo, prima con riferi-

mento alla grande distribuzione com-

PROFILAZIONE E TRATTAMENTO

DEI DATI PERSONALI

TRA DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE INFORMATIVA ED ESIGENZE DI BUSINESS (PARTE I).

Giuseppe Serafini

Avvocato del Foro di Perugia

BSI-ISO/IEC 27001:2013 Lead Auditor;

Master Privacy Officer.

giuseppe.serafini@ordineavvocati.perugia.it

© iStock - LeoWolfert

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ottobre-novembre 2017

IL PARERE DEL LEGALE