Con l’espressione ‘profilazione per fina-
lità commerciali o di marketing’ inten-
diamo riferirci al fenomeno dell’anali-
si e dell’elaborazione di informazioni
relative agli utenti di un determinato
servizio on line, ivi compresi quelli tele-
visivi, finalizzata alla creazione di gruppi
omogenei per gusti e comportamenti
– cd. ‘profili’ – funzionali a pervenire
all’identificazione del singolo utente,
o più spesso di un gruppo di utenti,
o del terminale da cui si collega, al
fine l’offerta, personalizzata, di beni o
servizi ulteriori o affini. L’utilizzo delle
tecniche e delle tecnologie di profila-
zione, che si sono via via evolute, sino
a ricomprendere, ad esempio logiche
algoritmiche predittive, permette l’ef-
fettuazione, allorché si disponga del
giusto quantitativo di dati, di un’attività
di marketing mirata (Behavioural Ad-
vertising), che ha una maggiore pro-
babilità di successo.
Ciò che precede, qualora sia porta-
to alle estreme conseguenze, dato il
potenziale pervasivo di questo tipo
di elaborazioni, che in alcune circo-
stanze comprendono il trattamento
di particolari categorie di dati, quali
ad esempio, quelli relativi allo stato di
salute, innalza, in modo esponenziale
i rischi di violare la privacy e i diritti
e le libertà fondamentali dei soggetti
profilati.
Cosa dice il Garante della Privacy
In questo ambito, il Garante Privacy
ha fornito nel tempo, prima con riferi-
mento alla grande distribuzione com-
PROFILAZIONE E TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
TRA DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE INFORMATIVA ED ESIGENZE DI BUSINESS (PARTE I).
Giuseppe Serafini
Avvocato del Foro di Perugia
BSI-ISO/IEC 27001:2013 Lead Auditor;
Master Privacy Officer.
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ottobre-novembre 2017
IL PARERE DEL LEGALE