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aumentata, robotica avanzata e colla-

borativa, interfaccia uomo-macchina,

manifattura additiva, internet delle cose

e delle macchine e integrazione digitale

dei processi aziendali, applicate negli

ambiti elencati nell’allegato A. Con un

apposito decreto interministeriale sa-

ranno definite le disposizioni attuative

dell’agevolazione.

Assunzione di personale

Si tratta di un incentivo strutturale a

favore dei datori di lavoro privati fi-

nalizzato a promuovere l’occupazio-

ne giovanile stabile. Sono incentivate

le assunzioni con contratto di lavoro

subordinato a tempo indeterminato

a tutele crescenti (esclusi rapporti di

apprendistato e di lavoro domestico)

e le conversioni in contratto a tem-

po indeterminato di quelli a termine

riguardanti soggetti con meno di 30

anni di età - per il solo 2018 questo

limite sale a 35 anni - che non siano

mai stati occupati a tempo indetermi-

nato a eccezione di eventuali periodi di

apprendistato presso un altro datore

di lavoro, non proseguiti al termine

del periodo formativo.

In presenza dei requisiti, l’agevolazio-

ne consiste nella riduzione dei contri-

buti previdenziali a carico dei datori

di lavoro, esclusi i premi Inail, nella

misura del 50% del loro ammontare,

per un periodo massimo di 36 mesi

e nel limite massimo di 3mila euro su

base annua.

Nel caso il rapporto di lavoro si in-

terrompa prima dei 36 mesi, l’age-

volazione si trasferisce per il perio-

do residuo al datore di lavoro che

assuma nuovamente il lavoratore a

tempo indeterminato, prescindendo

in tal caso dall’età del lavoratore al

momento del nuovo impiego e dal

requisito di non aver mai lavorato a

tempo indeterminato.

Prosecuzione rapporti

di apprendistato

Lo stesso incentivo per l’occupazione

giovanile stabile si applica anche alle

ipotesi di prosecuzione di rapporti di

apprendistato, al termine del periodo

formativo, in ordinari rapporti di lavoro

subordinato a tempo indeterminato

riguardanti giovani che non abbiano

compiuto il trentesimo anno di età. In

questi casi il beneficio è il medesimo

per una durata massima di 12 mesi.

Con una disposizione specifica, l’in-

centivo è esteso anche alle assunzioni

con contratto di lavoro subordinato

a tempo indeterminato a tutele cre-

scenti, entro 6 mesi dall’acquisizione

del titolo di studio, di studenti di età

inferiore a 30 anni - ovvero a 35 anni

per le assunzioni nel 2018 - che ab-

biano svolto nella medesima azienda

attività di alternanza scuola-lavoro o

periodi di apprendistato per la qualifica

e il diploma professionale, il diploma

di istruzione secondaria superiore e il

certificato di specializzazione tecnica

superiore, ovvero di apprendistato in

alta formazione.

In questi casi è prevista una riduzione

del 100% dei contributi nel limite an-

nuo di 3mila euro su base annua per

un massimo di 36 mesi.

Fatturazione elettronica

Viene prevista l’estensione dell’obbligo

di fatturazione elettronica con decor-

renza per le fatture emesse a partire

dall’1 gennaio 2019. Dall’1 luglio 2018

l’obbligo scatta per le fatture relative

alle cessioni di benzina e gasolio uti-

lizzate come carburanti, nonché alle

prestazioni rese da subappaltatori e

subcontraenti nell’ambito di contratti

di appalto di lavori, servizi e forniture

stipulati con Pubbliche Amministra-

zioni.

Sono esonerati dall’obbligo coloro che

si avvalgono dei regimi di vantaggio

per l’imprenditoria giovanile (ex art.

27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) e del

regime forfetario (ex art. 1 co. 54 - 89

della L. 190/2014).

Credito d’imposta quotazione PMI

È previsto il riconoscimento di un cre-

dito d’imposta alle PMI che si quota-

no in Borsa.

Sono agevolabili i costi di consulenza

per l’ammissione alla quotazione soste-

nuti fino al 31 dicembre 2020. Il credito

d’imposta è pari al 50% e riconosciuto

fino a un massimo di 500mila euro.

Controllo preventivo compensazioni

Pur non essendo agevolativa, la norma

impatta comunque con tutti gli incen-

tivi erogati come credito d’imposta

compensabile. È stata introdotta una

disposizione, con modalità di attuazio-

ne disciplinate da un provvedimento

dell’Agenzia delle Entrate, che prevede

la possibilità di sospensione dell’esecu-

zione della compensazione di crediti

nel modello F24. La sospensione ha

una durata massima di 30 giorni. Lo

scopo è di permettere la verifica del

profilo di rischio del contribuente in

relazione alle compensazioni indicate

nel modello F24.

All’esito positivo della verifica, o rag-

giunto il termine di 30 giorni, il paga-

mento si dà per eseguito.

NEL PROSSIMO NUMERO

Iperammortamento, superam-

mortamento e formazione in-

dustria 4.0: nel prossimo numero

approfondiremo le relative dispo-

sizioni normative integrate con le

interpretazioni date dall’Agenzia

delle Entrate.

FISCO E INCENTIVI ALL’INNOVAZIONE

91

gennaio-febbraio 2018

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