aumentata, robotica avanzata e colla-
borativa, interfaccia uomo-macchina,
manifattura additiva, internet delle cose
e delle macchine e integrazione digitale
dei processi aziendali, applicate negli
ambiti elencati nell’allegato A. Con un
apposito decreto interministeriale sa-
ranno definite le disposizioni attuative
dell’agevolazione.
Assunzione di personale
Si tratta di un incentivo strutturale a
favore dei datori di lavoro privati fi-
nalizzato a promuovere l’occupazio-
ne giovanile stabile. Sono incentivate
le assunzioni con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato
a tutele crescenti (esclusi rapporti di
apprendistato e di lavoro domestico)
e le conversioni in contratto a tem-
po indeterminato di quelli a termine
riguardanti soggetti con meno di 30
anni di età - per il solo 2018 questo
limite sale a 35 anni - che non siano
mai stati occupati a tempo indetermi-
nato a eccezione di eventuali periodi di
apprendistato presso un altro datore
di lavoro, non proseguiti al termine
del periodo formativo.
In presenza dei requisiti, l’agevolazio-
ne consiste nella riduzione dei contri-
buti previdenziali a carico dei datori
di lavoro, esclusi i premi Inail, nella
misura del 50% del loro ammontare,
per un periodo massimo di 36 mesi
e nel limite massimo di 3mila euro su
base annua.
Nel caso il rapporto di lavoro si in-
terrompa prima dei 36 mesi, l’age-
volazione si trasferisce per il perio-
do residuo al datore di lavoro che
assuma nuovamente il lavoratore a
tempo indeterminato, prescindendo
in tal caso dall’età del lavoratore al
momento del nuovo impiego e dal
requisito di non aver mai lavorato a
tempo indeterminato.
Prosecuzione rapporti
di apprendistato
Lo stesso incentivo per l’occupazione
giovanile stabile si applica anche alle
ipotesi di prosecuzione di rapporti di
apprendistato, al termine del periodo
formativo, in ordinari rapporti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato
riguardanti giovani che non abbiano
compiuto il trentesimo anno di età. In
questi casi il beneficio è il medesimo
per una durata massima di 12 mesi.
Con una disposizione specifica, l’in-
centivo è esteso anche alle assunzioni
con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato a tutele cre-
scenti, entro 6 mesi dall’acquisizione
del titolo di studio, di studenti di età
inferiore a 30 anni - ovvero a 35 anni
per le assunzioni nel 2018 - che ab-
biano svolto nella medesima azienda
attività di alternanza scuola-lavoro o
periodi di apprendistato per la qualifica
e il diploma professionale, il diploma
di istruzione secondaria superiore e il
certificato di specializzazione tecnica
superiore, ovvero di apprendistato in
alta formazione.
In questi casi è prevista una riduzione
del 100% dei contributi nel limite an-
nuo di 3mila euro su base annua per
un massimo di 36 mesi.
Fatturazione elettronica
Viene prevista l’estensione dell’obbligo
di fatturazione elettronica con decor-
renza per le fatture emesse a partire
dall’1 gennaio 2019. Dall’1 luglio 2018
l’obbligo scatta per le fatture relative
alle cessioni di benzina e gasolio uti-
lizzate come carburanti, nonché alle
prestazioni rese da subappaltatori e
subcontraenti nell’ambito di contratti
di appalto di lavori, servizi e forniture
stipulati con Pubbliche Amministra-
zioni.
Sono esonerati dall’obbligo coloro che
si avvalgono dei regimi di vantaggio
per l’imprenditoria giovanile (ex art.
27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) e del
regime forfetario (ex art. 1 co. 54 - 89
della L. 190/2014).
Credito d’imposta quotazione PMI
È previsto il riconoscimento di un cre-
dito d’imposta alle PMI che si quota-
no in Borsa.
Sono agevolabili i costi di consulenza
per l’ammissione alla quotazione soste-
nuti fino al 31 dicembre 2020. Il credito
d’imposta è pari al 50% e riconosciuto
fino a un massimo di 500mila euro.
Controllo preventivo compensazioni
Pur non essendo agevolativa, la norma
impatta comunque con tutti gli incen-
tivi erogati come credito d’imposta
compensabile. È stata introdotta una
disposizione, con modalità di attuazio-
ne disciplinate da un provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate, che prevede
la possibilità di sospensione dell’esecu-
zione della compensazione di crediti
nel modello F24. La sospensione ha
una durata massima di 30 giorni. Lo
scopo è di permettere la verifica del
profilo di rischio del contribuente in
relazione alle compensazioni indicate
nel modello F24.
All’esito positivo della verifica, o rag-
giunto il termine di 30 giorni, il paga-
mento si dà per eseguito.
NEL PROSSIMO NUMERO
Iperammortamento, superam-
mortamento e formazione in-
dustria 4.0: nel prossimo numero
approfondiremo le relative dispo-
sizioni normative integrate con le
interpretazioni date dall’Agenzia
delle Entrate.
FISCO E INCENTIVI ALL’INNOVAZIONE
91
gennaio-febbraio 2018
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