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Giuseppe Serafini

Avvocato del Foro di Perugia

BSI-ISO/IEC 27001:2013 Lead Auditor;

Master Privacy Officer.

giuseppe.serafini@ordineavvocati.perugia.it

Questo sintetico approfondimento ha

l’obiettivo di fornire una primissima

base di partenza alla luce della quale

tentare di analizzare e comprendere

alcuni dei profili legali correlati con

l’impiego di strumenti e metodologie

di intelligenza artificiale, nelle attività

aziendali, nei prodotti ma anche nel

modo in cui le istituzioni possono, o

potrebbero, rapportarsi con i cittadini.

Intelligenza artificiale

e machine learning

Iniziamo con il dire, per semplificare,

che da un punto di vista puramente

scientifico, l’intelligenza artificiale - le

cui basi teoriche risalgono alla fine de-

gli Anni ’50 - negli Stati Uniti viene

suddivisa in due grandi aree di stu-

dio, sviluppo e approfondimento: l’in-

telligenza artificiale ‘generale o forte’,

che si propone di replicare i processi

mentali umani, e il machine learning,

cioè il complesso di metodi, processi

e algoritmi che vengono impiegati per

rendere le macchine capaci di appren-

dere e prendere decisioni, per quan-

to ci occupa, giuridicamente rilevanti.

Mentre la prima - che da un punto di

vista filosofico è senz’altro la più af-

fascinante - è ancora confinata nella

sperimentazione, il machine learning

sembra essere quello che normalmen-

te si intende come intelligenza artifi-

ciale nella rappresentazione mediatica

attuale e che crea, da un punto di vi-

sta strettamente giuridico, in ragione

delle sue peculiarità, alcune difficoltà

di interpretazione prima ancora che

applicative.

Alla base di queste difficoltà c’è la

constatazione, non secondaria, che

non esiste ancora una solida certez-

za scientifica sugli esiti dei processi di

apprendimento delle macchine per il

tramite di algoritmi di machine lear-

ning e, tantomeno, sulla predicibilità o

prevedibilità dei comportamenti svi-

luppati in seguito in modo autonomo

dalle macchine o da ogni macchina

indipendentemente dall’altra.

I rischi e l’attribuzione

di responsabilità

In relazione a ciò che precede, una

prima rudimentale classificazione dei

rischi legali, riferibili allo sviluppo di me-

todologie e tecnologie di intelligenza

artificiale, comprende rischi ‘determi-

nati dalla causalità’ e rischi ‘determi-

nati dai dati’.

Rischi determinati dalla causalità

Con l’espressione rischi ‘determinati

dalla causalità’ ci si riferisce al modo

in cui si decidono, a oggi, le questioni

relative all’imputazione della respon-

sabilità umana che, come è noto, si

basa - secondo la nostra tradizione

giuridica - sull’attribuzione delle con-

seguenze fattuali di una condizione

soggettiva, colpa o dolo, a un esse-

re umano, individuato per il tramite

dell’applicazione del principio di cau-

salità che richiede l’applicabilità di una

legge scientifica di copertura, idonea,

secondo i suoi precetti, a ricondurre

secondo un rapporto di causa/effetto

un evento alla sua causa.

Se è possibile individuare la causa o

il difetto, per esempio, di un’attività di

elaborazione elettronica, si può attri-

buire la responsabilità per il danno e

quindi assegnare la colpa, nel senso

© iStock - NicoElNino

IL PARERE DEL LEGALE

94

gennaio-febbraio 2018

INTELLIGENZA

ARTIFICIALE E DIRITTO:

NUOVI SCENARI LEGALI

RISCHI, ATTRIBUZIONE DI RESPONSABILITÀ E UTILIZZO

DEI DATI: SONO DIVERSE LE DOMANDE CHE L’IA

E IL MACHINE LEARNING PONGONO AL MONDO GIURIDICO.