ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a
distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere
installati soltanto previo accordo con le rappresen-
tanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di
queste, con la commissione interna. In difetto di tale
accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede
l’Ispettorato del Lavoro, dettando, ove occorra, le
modalità per l’uso di tali impianti”.
Dalla lettura di tale norma si rileva che l’installazio-
ne e l’utilizzazione delle apparecchiature e degli
strumenti di controllo a distanza non siano ammes-
se nel caso in cui il datore di lavoro voglia vigilare
sull’attività lavorativa posta in essere dal lavoratore.
Tale attività risulta lecita soltanto se sussistono le
esigenze ragionevoli e meritevoli di tutela espres-
samente indicate dall’art. 4 dello Statuto dei lavo-
ratori. La tecnologia ha introdotto nuovi sistemi
di controllo a favore del datore di lavoro, grazie
all’uso di numerose strumentazioni informatiche e
telematiche dotate di software e hardware con po-
tenzialità tali da risultare, nella maggior parte dei
casi, invasive per la riservatezza e la dignità della
persona umana.
Dubbi interpretativi
La nozione di ‘apparecchiature informatiche o stru-
menti di controllo’, porta con sé dubbi interpreta-
tivi attesa la sua portata molto ampia che pare ri-
comprendere tutti gli strumenti in grado di captare
informazioni o di acquisire la conoscenza diretta
dell’attività dei lavoratori.
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Con lo sviluppo della società dell’informazione, la
tecnologia ha incentivato la nascita di nuovi model-
li di sorveglianza da parte del datore di lavoro nei
confronti dei propri dipendenti. L’utilizzo di internet,
l’installazione di impianti di video - sorveglianza, le
impronte biometriche sono alcuni esempi di nuove
tecnologie che vengono quotidianamente impiega-
te all’interno di una struttura aziendale.
Tra i più generali poteri del datore di lavoro rientra
il potere di controllo dei lavoratori attribuito nell’e-
sercizio di un’attività imprenditoriale. Il datore di
lavoro ha il diritto di applicare le misure che ritiene
necessarie per la salvaguardia della propria attività
e del patrimonio aziendale, purché si rispettino i li-
miti stabiliti dalla legge. Infatti, nell’esercizio di tale
attività il datore è, altresì, tenuto a garantire i diritti
e le libertà del lavoratore, in modo da evitare qual-
siasi ingerenza nella sfera personale del medesimo.
La normativa vigente
La materia è espressamente disciplinata dall’art.
4 dello Statuto dei lavoratori (Legge n.300/1970)
che vieta l’uso di impianti audiovisivi e di altre ap-
parecchiature per finalità di controllo a distanza
delle attività svolte dai lavoratori.
L’art. 4, I e II comma, L. 300/1979 recita: “è vietato
l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchia-
ture per finalità di controllo a distanza dell’attività
dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di
controllo che siano richiesti da esigenze organizza-
tive e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro,
I CONTROLLI
IN AZIENDA
DIRITTI E LIMITI NELL’UTILIZZO
DELLE TECNOLOGIE
Gabriele Faggioli, Maria Cristina Daga
IL PARERE
DEL LEGALE
luglio-agosto 2013