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COME È CAMBIATA
LA NORMA SUI COOKIES
Il Servizio della società dell’informazione è, secondo quan-
to previsto dall’articolo 1 della direttiva 98/34/CE qual-
siasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a di-
stanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un de-
stinatario di servizi.
Alcuni articoli del Titolo X del Codice si applicano tuttavia
ai titolari del trattamento che svolgono trattamenti connessi
alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica, nel
senso che svolgono trattamenti di dati per finalità quali la
gestione di un sito internet o il commercio elettronico che
per essere perseguite presuppongono per forza di cose una
fornitura di servizi di comunicazione elettronica sottostante.
Per quanto riguarda specificamente i cookies, ai sensi della
vecchia formulazione dell’articolo 122, comma 1 del d.lgs
196/2003, vigente fino al 31/05/2012, l’uso dei coo-
kies per archiviare informazioni o per monitorare le opera-
zioni dell’utente era vietato. In dottrina il primo comma
dell’articolo 122 è stato interpretato come un divieto gene-
ralizzato rivolto a chiunque utilizzi dei cookies per archivia-
re informazioni o per monitorare le operazioni dell’utente.
Era poi consentito ai sensi dell’articolo 122, secondo com-
ma, l’uso dei cookies da parte dei fornitori di servizi di co-
municazione elettronica solo per determinati scopi legittimi
relativi alla memorizzazione tecnica per il tempo strettamen-
te necessario alla trasmissione della comunicazione o a for-
nire uno specifico servizio richiesto dall’abbonato o dal-
l’utente, solo con il consenso dell’abbonato o dell’utente e
previa informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs
LE RECENTI NOVITA’ LEGISLATIVE INTRODOTTE
CON IL D.LGS 69/2012 IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DATI
PERSONALI E DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE.
196/2003 nella quale dovevano essere indicate le finalità
e la durata del trattamento e nel rispetto di quanto stabilito
dal Codice di deontologia e di buona condotta per il tratta-
mento dei dati personali effettuato da fornitori di servizi di
comunicazione e informazione offerti mediante reti di comu-
nicazione elettronica.
U
N
C
ODICE TRASCURATO
Il Codice di deontologia e di buona condotta non è però
mai stato adottato né il Garante per la protezione dei dati
personali, ha mai adottato un provvedimento specifico sui
cookies, nonostante ne avesse annunciato l’adozione già
nella Relazione annuale relativa all’anno 2001: “Sono sta-
te altresì affrontate le problematiche legate all’utilizzo, da
parte dei gestori di siti web, di particolari dispositivi e/o
programmi (software spia, cookies) che, specie ove intro-
dotti nel terminale dell’utente a sua insaputa, magari all’atto
del suo collegamento a un determinato sito, permettono di
seguirne la navigazione, consentendo finanche l’accesso a
informazioni archiviate dallo stesso. Per tali ragioni, il Ga-
rante, anche a seguito di numerose segnalazioni pervenute
in tal senso, ha provveduto a richiedere puntuali informazio-
ni sui trattamenti realizzati a diversi gestori di siti internet.
Sulla base delle risultanze di tali controlli, nonché di quelli
effettuati in via autonoma su altri siti, l’Autorità provvederà
fra breve a offrire alcune indicazioni con un provvedimento
Gabriele Faggioli, Maria Cristina Daga
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luglio-agosto 2012
IL PARERE
DEL LEGALE
1...,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91 93,94,95,96,97,98,99,100
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