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adottare tutte le avvertenze e le cautele per la ri-
servatezza dei dispositivi di sicurezza.
Il rispetto degli obblighi di condotta diligente da
parte dell’utilizzatore esime quest’ultimo da respon-
sabilità per utilizzi non autorizzati dei servizi e degli
strumenti di pagamento. Il mancato adempimento
di tali obblighi può invece comportare la sua re-
sponsabilità per gli utilizzi non autorizzati.
Pertanto, la violazione degli obblighi posti in capo
all’utilizzatore dalla legge o dal contratto in esse-
re con il prestatore di servizi di pagamento integra
una condotta negligente.
Più nel dettaglio, l’art. 12 della PSD esime l’utilizza-
tore dalle responsabilità derivanti dall’utilizzo dello
strumento di pagamento smarrito, sottratto o utiliz-
zato indebitamente, se tali eventi si sono verificati
successivamente alla comunicazione di cui all’art.
7, primo comma, lettera b), mentre l’utilizzatore
sopporta una franchigia non superiore di euro 150
se l’utilizzo indebito dello strumento di pagamento
sia incorso prima della comunicazione all’interme-
diario ai sensi dell’art. 7, primo comma, lettera b).
Infine, l’utilizzatore è esente da responsabilità quan-
do il prestatore dei servizi di pagamento non ha
adempiuto all’obbligo di cui all’art. 8, comma 1, let-
tera c).
L’inadempienza è sanzionata
Diversamente, se l’utilizzatore ha agito in modo
fraudolento o non ha adempiuto a uno o più obbli-
ghi di condotta diligente con dolo o colpa grave,
l’utilizzatore sopporta tutte le perdite derivanti da
operazioni di pagamento non autorizzate e non si
applica il limite di 150 euro.
Al fine di favorire la diusione dei servizi e degli
strumenti di più elevata qualità sotto il profilo della
sicurezza, Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 12, comma
5, della PSD, dispone la riduzione delle responsa-
bilità dell’utilizzatore che scelga detti prodotti di
pagamento.
La prestazione dei servizi di pagamento determi-
na, per il prestatore, l’assunzione di obblighi posti a
tutela dell’utilizzo, della sicurezza e dell’adabilità
dello strumento medesimo.
Infatti, il prestatore è tenuto ad assicurare che i
dispositivi personalizzati non siano accessibili e
utilizzabili da soggetti non legittimati ed è tenu-
to a mettere a disposizione dell’utilizzatore tutti
gli strumenti adeguati per eseguire gli obblighi a
esso attribuiti.
Preso atto degli obblighi tassativi inquadrati dall’art.
8 della PSD occorre soermare l’attenzione sugli
obblighi di sicurezza per il regolare funzionamen-
to del sistema dei pagamenti che i prestatori sono
tenuti ad assicurare. E’ necessario infatti che i pre-
statori adottino soluzioni tecniche a presidio della
gestione dei rischi associati alle tecnologie utilizzate.
Tuttavia, nell’ambito del processo di gestione dei
rischi, i prestatori devono saper identificare, valu-
tare, misurare, monitorare e mitigare le minacce di
natura tecnologica.
Quando l’utilizzatore viene a conoscenza del fatto
che un’operazione di pagamento è stata eseguita in
difetto di autorizzazione o in modo inesatto, come
si è visto analizzando l’art. 7 della PSD, deve darne
comunicazione, senza indugio, al proprio prestato-
re con le modalità e secondo i termini concordati
con quest’ultimo. L’utilizzatore avrà quindi diritto
a ottenere la rettifica e, nei casi specificati dall’art.
11 della PSD, il rimborso dell’operazione.
Il rimborso
Per il legislatore odierno il rimborso integrale co-
stituisce la forma di tutela più ecace nel caso di
un’operazione di pagamento non autorizzata che,
a dierenza dell’operazione non eseguita corretta-
mente, manca il presupposto fondamentale della
volontà del pagatore di eettuare il pagamento.
Il legislatore odierno nel regolamentare in maniera
incisiva la disciplina dei servizi di pagamento ha
aperto l’orizzonte dell’ordinamento giuridico ita-
liano a una prospettiva europea, ove l’utilizzo dello
strumento di pagamento assolve una funzione an-
che sostitutiva della moneta contante. Si auspica
quindi che i prestatori, adottando le misure di mag-
gior sicurezza, garantiscano una sempre maggior
ecienza di tali servizi.
Maria Cristina Daga
Legale ISL S.r.l.
Gabriele Faggioli
Legale ISL S.r.l.
ottobre 2013