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è autorizzato dal Garante sulla base di adeguate
garanzie per i diritti dell’interessato.
Infatti, il Garante con delibera n. 35/2010 aveva au-
torizzato i trasferimenti di dati personali eettuati
da un titolare del trattamento (soggetto esporta-
tore) avente sede nel territorio
dello Stato ad un responsabile
del trattamento stabilito in un
Paese non appartenente all’U-
nione europea che non assicuri
un livello di protezione adegua-
to (soggetto importatore), in
conformità alle clausole con-
trattuali tipo di cui all’allegato
alla decisione della Commis-
sione Europea del 5 febbraio
2010, n. 2010/87/UE (pubblica-
ta sulla Gazzetta Uciale delle
Comunità europee L39/5 del 12
febbraio 2010). Con la delibera
35/2010 il Garante ha approva-
to le clausole contrattuali tipo
di cui all’allegato alla decisione della Commissione
Europea del 5 febbraio 2010, n. 2010/87/UE.
Puntualizzazioni utili
Sul punto si precisa che la delibera 35/2010 concerne
anche il caso in cui il responsabile del trattamento
stabilito nel Paese terzo (esportatore), che tratti i
dati personali per conto del titolare stabilito nell’U-
nione europea, adi il trattamento ad un altro re-
sponsabile stabilito in un Paese terzo (importatore).
I quesiti e le perplessità sollevate al Garante, a segui-
to dell’adozione di siatta delibera, concernevano
la possibilità di utilizzare il modello delle clausole
contrattuali tipo anche nel caso in cui il responsa-
bile (esportatore) che adi il trattamento ad altro
responsabile (importatore) sia stabilito nell’Unio-
ne Europea.
Il Garante ha ravvisato l’opportunità di consentire al
titolare del trattamento, che ponga in essere ope-
razioni di trasferimento dati personali dal territorio
dello Stato verso Paesi terzi (extra UE), di utilizzare
il modello di clausole contrattuali tipo allegato alla
decisione della Commissione Europea del 5 febbra-
io 2010, n. 2010/87/UE, e ciò anche nel caso in cui
tale trasferimento sia dovuto all’adamento del
trattamento dei dati, da parte di un responsabile
designato dal suddetto titolare e stabilito nell’Unio-
ne europea, ad un altro responsabile avente sede
in un Paese terzo che non assicuri un livello di pro-
tezione adeguato.
Il garante ha previsto la possibilità di prevedere che
il responsabile stabilito nell’Unione europea sotto-
scriva le clausole contrattuali tipo nel rapporto con
il responsabile extra Unione europea, sulla base di
un esplicito mandato conferito dal titolare del trat-
tamento ai sensi dell’art. 1704 c.c.
L’esigenza per il Titolare (UE) di conferire il mandato
con rappresentanza al respon-
sabile (UE) per la sottoscrizio-
ne delle clausole contrattuali
tipo con il responsabile (extra
UE) trova la sua ragion d’es-
sere anche nella necessità di
conformarsi all’art. 29, commi
1 e 4 del Codice, secondo cui
il responsabile del trattamento
è designato dal titolare e che
i compiti al medesimo adati
debbono essere analiticamen-
te specificati per iscritto. Per
tali motivi il mandato con rap-
presentanza legittimerebbe il
responsabile (rappresentante)
all’esercizio dei poteri e delle
facoltà proprie del titolare (rappresentato). Il Ga-
rante infatti dispone espressamente che, a sensi
dell’art. 29, comma 4, del Codice, menzioni tale in-
carico tra i compiti attribuiti al responsabile stabilito
nell’Unione europea e che il mandatario proceda
alla compilazione delle clausole contrattuali tipo in
ossequio alle istruzioni impartitegli dal titolare ai
sensi dell’art. 29, comma 5, del Codice.
Con tale provvedimento il Garante ha ravvisato la
necessità di fornire una risposta alle esigenze rap-
presentate dal settore privato, promuovendo alcune
misure di semplificazione in relazione alle attività
di trasferimento dei dati personali all’estero.
Maria Cristina Daga
Legale ISL S.r.l.
Gabriele Faggioli
Legale ISL S.r.l.
»
»
Con le clausole contrattuali
tipo vengono inquadrati
i diritti e gli obblighi
nascenti dall’a damento
del trattamento a un
responsabile stabilito
in un Paese extra UE
per la reciproca definizione
delle responsabilità
tra titolare (UE)
e responsabile (extra UE).
marzo 2013