nella UE nomina un responsabile stabilito nella UE
e conferisce ad esso il mandato ex art. 1704 c.c. di
sottoscrivere le clausole contrattuali tipo per l’af-
fidamento del trattamento ad altro responsabile
stabilito in un Pese extra UE.
Resta fermo, il disposto di cui all’art. 44, comma 1,
lett. b) del Codice, ai sensi del quale il trasferimento
dei dati personali diretto verso Paesi non appar-
tenenti all’Unione europea può avvenire quando
92
Un importante provvedimento del Garante per la
protezione dei dati personali - n. 342/2012 – prescri-
ve al titolare del trattamento stabilito nel territorio
dello Stato, il quale abbia designato un responsabile
stabilito nell’Unione europea che intenda adare, a
sua volta, il trattamento dei dati a un altro respon-
sabile stabilito in un Paese terzo (che non assicuri
un livello di protezione adeguato), di conferire al
responsabile con sede nella Unione europea un
apposito mandato, ai sensi dell’art. 1704 c.c., per
la sottoscrizione delle clausole contrattuali tipo
di cui all’allegato della decisione della Commis-
sione europea del 5 febbraio 2010, n. 87/2010/UE,
approvate dal Garante con delibera del 27 mag-
gio 2010, n. 35. Con le clausole contrattuali tipo
vengono inquadrati i diritti e gli obblighi nascenti
dall’adamento del trattamento a un responsabi-
le stabilito in un paese extra UE per la reciproca
definizione delle responsabilità tra titolare (UE) e
responsabile (extra UE).
Mandato con rappresentanza
Dalla lettura del provvedimento emerge il principio
secondo il quale il titolare del trattamento conferi-
sce al responsabile mandato con rappresentanza
(art. 1704 c.c.) per adare ad altro responsabile il
trattamento dei dati. Nelle specie, il titolare stabilito
TRASFERIRE DATI
ALL’ESTERO
TRAMITE ‘RESPONSABILE STABILITO’
NELL’UNIONE EUROPEA
.
Gabriele Faggioli, Maria Cristina Daga
IL PARERE
DEL LEGALE
marzo 2013