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novembre 2012
profitto per sé o per altri o di arrecare ad altri un
ingiusto danno determina la configurazione di un
reato di pericolo effettivo e non meramente presun-
to. Di conseguenza, l’illecita utilizzazione dei dati
personali è punibile, non già in sé e per sé, ma in
quanto suscettibile di produr-
re nocumento (valutabile caso
per caso) alla persona dell’inte-
ressato e/o al suo patrimonio.
Il reato di cui all’art. 167, Co-
dice Privacy stabilisce che se
il trattamento dei dati perso-
nali disposto in violazione de-
gli articoli 18, 19, 23, 123, 126
e 130, ovvero in applicazione
dell’articolo 129 è compiuto al
fine di trarne per sé o per al-
tri profitto o di recare ad altri
un danno è punito, se dal fatto
deriva nocumento con la pena
alla reclusione (analogamente, ma con pene diffe-
renti, se si procede al trattamento di dati personali
in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20,
21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45).
Si precisa che la condotta descritta nell’art. 167 può
causare un nocumento anche maggiore del sem-
plice danno economico e più subdolo, vale a dire
la esposizione al pericolo dell’interesse tutelato
stante il rischio di finire nelle blacklist.
Attenzione anche alle mail di wellcome
Al pari della newsletter, anche la mail di wellcome
ha un senso solo se rivolta a chi abbia già dato
il proprio assenso a ricevere corrispondenza da
quel certo mittente e non deve rappresentare l’abile
escamotage per chi si rivolga
a soggetti dei cui dati si era
impossessata abusivamente.
Ciò detto, il problema non deve
ricadere su chi riceve la new-
sletter indesiderata (che, se
non gradisce, si vede costret-
to a cancellarsi) ma solo su chi
invia la mail (che ha il dovere
di accertarsi previamente del-
la disponibilità del destinata-
rio a riceverla acquisendone,
come prescritto dalla norma,
il consenso).
In conclusione è innegabile che
l’utilizzo in rete dei dati personali di un considere-
vole numero di persone rappresenta una indubbia
e massiccia invasione della libertà personale sotto
il profilo del diritto alla riservatezza dei soggetti
che ne vengono coinvolti. Ciò costituisce anche
un indubbio fastidio per i medesimi per la messa
in pericolo della privacy, attesa la circolazione non
autorizzata di dati personali (diversamente ‘cattu-
rati’ per scopi illeciti).
Maria Cristina Daga
Legale ISL S.r.l.
Gabriele Faggioli
Legale ISL S.r.l.
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La Corte di Cassazione
conferma la condanna
nei confronti
dell’amministratore delegato
e del direttore finanziario
di una società a cui era stata
contestata l’attività
di spamming per l’invio
di newsletter a soggetti
che non l’avevano richiesto.
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