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Attenzione alle violazioni della normativa del lavoro in materia
di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, nonché della disciplina
di protezione dei dati personali.
Il 17 Novembre 2011 il Garante per la protezione dei
dati personali ha emanato un provvedimento con il
quale dichiara illecito il trattamento dei dati effettuato
da un società, a mezzo del sistema di videosorve-
glianza installata nei locali dell’immobile occupato
dalla medesima, per violazione delle disposizioni
previste in materia di controllo a distanza dell’attività
lavorativa.
La segnalazione, oggetto della presente trattazione,
giungeva all’Autorità in virtù di una presunta viola-
zione della normativa di settore in materia di con-
trollo a distanza dell’attività dei lavoratori (art. 4, L.
20 maggio 1970, n. 300), nonché della disciplina di
protezione dei dati personali.
Il caso trattato
Dalle ispezioni eseguite dal ‘Nucleo speciale privacy’
della Guardia di Finanza – che ha altresì provveduto
a contestare la violazione dell’art. 162, comma 2-ter
del Codice in relazione ai tempi di conservazione
Gabriele Faggioli, Maria Cristina Daga*
delle immagine registrate – sono emersi degli ele-
menti significativi per una valutazione sulla possibile
utilizzazione dei dati personali rilevati attraverso si-
stemi di videosorveglianza.
L’azienda era infatti dotata di un sistema di videosor-
veglianza, sempre attivo e dotato di telecamere non
brandeggiabili, alcune delle quali erano installate
sui quattro piani dell’immobile occupato dalla so-
cietà; altre invece erano installate esternamente sulle
scale di emergenza, per riprendere gli ingressi ai
piani; infine, alcune erano installate nei diversi cor-
ridoi degli immobili per riprendere gli ingressi prin-
cipali ai piani, alle scale di emergenza, nonché le aree
di accesso a talune zone degli uffici; segnatamente,
quelle antistanti agli uffici del manager, nonché degli
uffici ad accesso regolamentato da badge nei quali
vengono custodite apparecchiature di telecomunica-
zione.
La predisposizione delle telecamere, la cui presenza
era segnalata dagli appositi avvisi che riportavano
correttamente lo scopo del trattamento dei dati,
era finalizzata a motivi di sicurezza e salvaguardia
Il parere del legale
* Gabriele Faggioli, legale, partner ISL,
Maria Cristina Daga, legale, ISL,
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office automation
marzo 2012
L’impiego dei sistemi
di videosorveglianza
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