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marzo 2012
office automation
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del patrimonio societario. Nonostante la finalità
delle riprese video possa considerarsi lecita, la rile-
vazione delle immagini, relative ad aree di accesso
agli edifici e a porzioni di corridoio situati nell’im-
mobile, non potrebbe prescindere dal transito dei
lavoratori e, conseguentemente, dallo svolgimento
della loro prestazione lavorativa in violazione del-
l’art. 4, comma 2, l. n. 300/1970. Tuttavia, l’instal-
lazione delle videocamere non risulta posta in essere
in conformità della disciplina
prevista per i controlli effet-
tuati sui lavoratori nel corso
dello svolgimento della loro
attività.
Il trattamento di dati personali
effettuato a mezzo del sistema
di videosorveglianza è stato di-
chiarato illecito, anche conside-
rato che, il divieto di controllo
a distanza dell’attività lavorativa
non è escluso dalla circostanza
che lo stesso possa essere di-
scontinuo, né dal fatto che i lavoratori siano al cor-
rente dell’esistenza del sistema di videosorveglianza
e del suo funzionamento.
I dati sono stati dichiarati inutilizzabili in violazione
delle disposizioni dettate dal Codice della Privacy e
dal provvedimento in materia di videosorveglianza.
Le ragioni della condanna
Da un punto di vista teorico, l’Autorità ha precisato
che l’ attività di sorveglianza deve opportunamente
rispettare il divieto di controllo a distanza dell’attività
lavorativa previsto dallo Statuto dei Lavoratori, vie-
tando l’installazione di apparecchiature specificata-
mente preordinate alle finalità di controllo.
Le riprese non devono essere effettuate al fine di ve-
rificare l’osservanza dei doveri di diligenza stabiliti
per il rispetto dell’orario di lavoro e la correttezza nel-
l’esecuzione della prestazione lavorativa (per esempio
orientando la telecamera sul badge).
In ogni caso devono essere osservate le garanzie pre-
viste in materia di lavoro quando la videosorve-
glianza è resa necessaria da esigenze organizzative o
produttive, ovvero è richiesta per la sicurezza del la-
voro. In tali casi, ai sensi dell’art. 4 della l. n.
300/1970, gli impianti e le apparecchiature, “dai
quali può derivare anche la possibilità di controllo a
distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere in-
stallati soltanto
previo accordo
con le rappresen-
tanze sindacali aziendali, oppure, in man-
canza di queste, con la commissione interna.
In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro,
provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove oc-
corra, le modalità per l’uso di tali impianti”.
Tali garanzie vanno osservate sia all’interno degli
edifici, sia in altri contesti in
cui è resa la prestazione di la-
voro, come, per esempio, nei
cantieri edili o con riferi-
mento alle telecamere instal-
late su veicoli adibiti al servi-
zio di linea per il trasporto di
persone.
I casi di
‘temporaneità’
Sotto un diverso profilo, con il provvedimento del
2010 il Garante ha precisato che eventuali riprese te-
levisive sui luoghi di lavoro per documentare attività
od operazioni solo per scopi divulgativi o di comu-
nicazione istituzionale o aziendale, e che vedano
coinvolto il personale dipendente, possono essere as-
similati ai trattamenti temporanei finalizzati alla pub-
blicazione occasionale di articoli, saggi e altre mani-
festazioni del pensiero. In tal caso, alle stesse si
applicano le disposizioni sull’attività giornalistica
contenute nel Codice (artt. 136 e ss.), fermi restando,
comunque, i limiti al diritto di cronaca posti a tutela
della riservatezza, nonché l’osservanza del codice
deontologico per l’attività giornalistica e il diritto
del lavoratore a tutelare la propria immagine oppo-
nendosi, per motivi legittimi, alla sua diffusione (art.
7, comma 4, lett. a), del Codice.
Alla stregua dei principi brevemente considerati nella
presente trattazione, l’esigenza di garantire, in parti-
colare, un livello elevato di tutela dei diritti e delle li-
bertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati
personali consente la possibilità di utilizzare sistemi
di videosorveglianza, purché ciò non determini
un’ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà
fondamentali degli interessati.
Le riprese non devono
essere effettuate al fine
di verificare l’osservanza
dei doveri di diligenza
stabiliti per il rispetto
dell’orario di lavoro e
la correttezza nell’esecuzione
della prestazione lavorativa
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