tivamente i diritti previsti dal Codice (art. 7), quale
per esempio il diritto a conoscere le finalità del
trattamento, a chiedere la ret-
tifica e l’aggiornamento dei
dati o a opporsi a un tratta-
mento ritenuto illegittimo
(coerentemente il legislatore
ha infatti modificato la defini-
zione di interessato contenuta
all’art. 4 comma1 lett. i).
Tuttavia il legislatore non ha
provveduto a modificare nel
Codice la definizione di ‘abbo-
nato’ che tuttora fa riferimento
a qualunque persona fisica,
persona giuridica, ente o asso-
ciazione parte di un contratto con un fornitore di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico per la fornitura di tali servizi, o comun-
que destinatario di tali servizi tramite schede pre-
pagate.
A titolo esemplificativo, le norme del codice sul te-
lemarketing, su elenchi e sulla data retention conti-
nueranno a essere applicabili anche ad abbonati per-
sone giuridiche, enti o associazioni. In relazione al
telemarketing la scelta appare poco giustificabile,
dal momento che, per effetto della modifica norma-
tiva, invece, i medesimi soggetti potranno, per esem-
pio, essere destinatari di campagne di e-mail marke-
ting e di fax marketing senza un preventivo
consenso.
Una vera rivoluzione?
È lecito chiedersi, quindi, se l’intervento del legisla-
tore costituisca un’effettiva rivoluzione, ovvero se la
modifica al campo di applicazione del Codice com-
porti un reale alleggerimento degli obblighi relativi
alla privacy in capo a persone giuridiche, enti e as-
sociazioni.
Ciò anche in considerazione del fatto che l’odierno le-
gislatore ha provveduto ad abrogare il comma 3 bis
dell’art. 5 d.lgs 196/2003 (in-
trodotto a maggio dello scorso
anno con il d.l. 70/2011) che
già prevedeva l’esclusione dal-
l’applicazione del Codice me-
desimo per “Il trattamento dei
dati personali relativi a per-
sone giuridiche, imprese, enti
o associazioni effettuato nel-
l’ambito di rapporti intercor-
renti esclusivamente tra i me-
desimi soggetti per le finalità
amministrativo contabili”.
Ovvero i trattamenti connessi
allo svolgimento delle attività di natura organizzativa,
amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere
dalla natura dei dati trattati quali le attività organizza-
tive interne, quelle funzionali all’adempimento di ob-
blighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del
rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della
contabilità e all’applicazione delle norme in materia fi-
scale, sindacale, previdenziale/assistenziale, di salute,
igiene e sicurezza sul lavoro.
In conclusione si rileva come le persone giuridiche,
enti e associazioni dovranno trovare metodi alterna-
tivi per poter tutelare le informazioni di propria ti-
tolarità gestite da soggetti terzi e non più garantite,
come in precedenza, dal Codice in materia di privacy.
Sotto questo profilo si ritiene che la principale
forma di tutela utilizzabile sia quella di natura con-
trattuale, attuabile attraverso la previsione di appo-
site clausole che regolamentino, per esempio, le
modalità e le misure di sicurezza da applicare al
trattamento delle informazioni da parte delle con-
troparti.
SICUREZZA
SICUREZZA ICT 2012
I MILLE VOLTI DELLA SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI E DELLE INFORMAZIONI IN AZIENDA
MILANO • 14 marzo 2012
Milan Marriott Hotel •
ViaWashington, 66
PADOVA • 6 giugno 2012 •
Sheraton Hotel Padova •
Corso Argentina, 5
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Le persone giuridiche, enti
e associazioni dovranno
trovare metodi alternativi
per poter tutelare le
informazioni di propria titolarità
gestite da soggetti terzi e
non più garantite, come
in precedenza, dal Codice
in materia di privacy
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