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ottobre 2012
nerale, la sua riproduzione – a differenza dell’utiliz-
zazione di altre opere protette dal diritto d’autore.
L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24 ser-
virebbe, quindi, a garantire l’esaurimento del diritto
di distribuzione previsto dal precedente articolo
4, paragrafo 2. Ciò in quanto, secondo la norma
richiamata, non sono soggetti all’autorizzazione
del titolare del diritto gli atti indicati dall’art. 4, se
sono necessari per un uso del programma per ela-
boratore conforme alla sua destinazione, da parte
del legittimo acquirente.
La riproduzione è un’attività intrinseca all’utiliz-
zazione del programma, quindi conforme alla sua
destinazione, per cui non è richiesta alcuna auto-
rizzazione del titolare e si esaurisce il diritto di di-
stribuzione ad esso riconosciuto.
Dopo la prima vendita il diritto esclusivo
di distribuzione si esaurisce
Dalla lettura l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva emer-
ge un dato del tutto pacifico: il titolare del diritto
che ha commercializzato una copia sul territorio di
uno Stato membro dell’Unione perde la possibilità di
invocare il suo diritto di sfruttamento monopolistico
per opporsi alla rivendita di detta copia (nel caso
che investe la Corte è stato precisato dalla mede-
sima che il principio dell’esaurimento del diritto di
distribuzione opera sia per le copie su un supporto
informatico tangibile, ma anche intangibile).
Infine è stato rilevato che il titolare del diritto d’au-
tore mette a disposizione del proprio cliente una
copia – tangibile o intangibile – e conclude al tem-
po stesso, a fronte del pagamento di un prezzo,
un contratto di licenza che riconosce al cliente il
diritto di utilizzare tale copia per una durata illimi-
tata. Pertanto, il titolare medesimo vende la copia
al cliente e esaurisce, ai sensi dell’art. 5, paragrafo
1, 2009/24/CE, in tal modo il suo diritto esclusivo
di distribuzione. Si tratterebbe infatti di una vera
e propria operazione che implica la cessione del
diritto di proprietà della copia.
Di conseguenza, anche se il contratto di licenza con-
tiene una clausola che preveda la “non trasferibilità”
del diritto e quindi ne vieta la successiva cessione,
tale clausola può considerarsi nulla per contrarietà
alla disposizione di legge prevista dall’art. 5, para-
grafo 1 della direttiva sull’esaurimento del diritto.
La Corte ha pertanto dichiarato che ogni succes-
sivo acquirente di una copia, per la quale il diritto
di distribuzione del titolare del diritto d’autore sia
esaurito, costituisce, in tal senso, un legittimo ac-
quirente. Egli può, pertanto, scaricare sul proprio
computer la copia vendutagli dal primo acquirente.
In tal modo, il nuovo acquirente della licenza di
utilizzazione, in qualità di cliente, può procedere,
in quanto legittimo acquirente della copia corret-
ta ed aggiornata del programma di cui trattasi, al
download della copia stessa dal sito Internet del
titolare del diritto d’autore.
Maria Cristina Daga
Legale ISL S.r.l.
Gabriele Faggioli
Legale ISL S.r.l.
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