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ottombre 2012
La Corte di Giustizia, con sentenza del 3 luglio 2012,
ha stabilito che “il diritto esclusivo di distribuzione
di una copia di un programma per computer co-
perta da licenza si esaurisce alla prima vendita”.
Con tale decisione la Corte ha interpretato ed am-
pliato, in maniera significativa, i principi previsti dalla
Direttiva 2009/24 in materia di tutela giuridica dei
programmi per elaboratori.
La sentenza in esame rappresenta una svolta im-
portante per gli utenti/acquirenti dei programmi
per elaboratori scaricati via internet. Inoltre, la pro-
nuncia comunitaria ha chiarito l’interpretazione del
concetto di esaurimento del diritto esclusivo di
distribuzione previsto dalla normativa in vigore.
In particolare, l’autore di un software non può op-
porsi alla rivendita di proprio licenze ‘usate’ che
consentono di utilizzare i suoi programmi scaricati
via Internet. Ciò in quanto il diritto esclusivo di distri-
buzione dell’autore si esaurisce alla prima vendita.
La normativa comunitaria che tutela i diritti degli
autori di opere creative, artistiche e scientifiche, si
origina dalla direttiva 2009/24, la quale provvede
alla codificazione della direttiva 91/250/CEE del
Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla “tutela
giuridica dei programmi per elaboratore”.
Gli artt. 4 e l’art. 5 della citata direttiva contengono
un elenco di attività riservate al titolare del diritto
di utilizzazione economica dell’opera.
In particolare, all’art. 4, “Attività riservate” al para-
grafo 2 è stabilito che “(…) 2. La prima vendita della
copia di un programma nella Comunità da parte del
titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il
diritto di distribuzione della copia all’interno della
Comunità, ad eccezione del diritto di controllare
l’ulteriore locazione del programma o di una copia
dello stesso”.
Il successivo art. 5, intitolato “Deroghe relative alle
attività riservate” dispone, al paragrafo 1, che “Sal-
vo disposizioni contrattuali specifiche, non sono
soggetti all’autorizzazione del titolare del diritto gli
atti indicati nell’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e
b), allorché tali atti sono necessari per un uso del
programma per elaboratore conforme alla sua desti-
nazione, da parte del legittimo acquirente, nonché
per la correzione di errori”. La legge nazionale sul
diritto d’autore (L. 633/1941) ha trasposto nell’or-
dinamento interno, rispettivamente, gli articoli 4 e
5 della direttiva 2009/24.
Le motivazioni
I fatti della causa, esperita avanti la Corte di Giusti-
zia, vertono sulla possibilità di rivendere o ridistri-
buire licenze usate che consentono di utilizzare i
programmi per elaboratori scaricandoli via internet.
Il Giudice del rinvio ha precisato che l’utilizzazione
di un programma per elaboratore esige, in linea ge-
La tutela giuridica
dei programmi
per elaboratori
Ora il diritto esclusivo di distribuzione
di una copia di un programma per computer
coperta da licenza si esaurisce
alla prima vendita.
Gabriele Faggioli, Maria Cristina Daga
IL PARERE
DEL LEGALE
1...,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91 93,94,95,96,97,98,99,100