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nel campo dell’Internet degli ogget-

ti” del Gruppo Europeo dei Garanti

per la Protezione dei Dati Personali,

a conferma di quanto appena detto,

che: “Lo sviluppo dell’IoT pone chia-

ramente nuove sfide importanti con-

nesse alla protezione dei dati personali

e alla vita privata. Infatti alcuni sviluppi

dell’IoT, se incontrollati, possono spin-

gersi fino a sviluppare una forma di

sorveglianza delle persone che può

essere considerata illegale ai sensi della

legislazione dell’UE”.

In particolare, nel Parere menzionato,

vengono presi in considerazione tre

specifici ambiti tecnologici riferibili al

piú ampio contesto IoT, vale a dire:

il wearable computing e la sua evo-

luzione negli oggetti ‘quantified self ’

(oggetti che misurano fenomeni in-

dividuali, esempio braccialetti conta

passi, ndr) e la domotica.

Le preoccupazioni riguardano, in par-

ticolare, il fatto che l’aumento della

mole di dati generato dall’IoT in com-

binazione con le tecniche moderne di

analisi e controllo incrociato dei dati,

attuabili mediante applicazioni di ma-

chine learning o artificial intelligence,

possono portare a usi ‘secondari’ di

questi dati, relativi o meno allo scopo

assegnato al trattamento originario

che in alcuni casi possono risultare

del tutto estranei se non addirittura

impropri.

IoT & Data Protection

Per esempio gli oggetti indossabili te-

nuti molto vicino agli interessati ren-

dono disponibili, nell’ambito di quella

che si definisce PAN (Personal Area

Network) della quale ci siamo occu-

pati negli scorsi numeri, una serie di

altri identificativi quali indirizzi MAC di

altri dispositivi, numeri IP, tipologia dei

sistemi operativi impiegati, applicazioni

in uso, che potrebbero essere utili per

generare un device fingerprint (ovvero

‘impronta digitale del dispositivo’) che

può permettere anche l’identificazione

non autorizzata dell’interessato.

In altre parole, la raccolta di vari indi-

rizzi MAC provenienti da vari senso-

ri agevola la creazione di fingerprint

uniche e di identificativi stabili che i

portatori di interessi dell’IoT potranno

attribuire a persone specifiche, trasfor-

mando, di fatto mediante aggregazione

e raffronto, dati anonimi in dati che

anonimi non sono, che potrebbero

essere utilizzati per vari scopi, compre-

sa la location analytics o l’analisi degli

spostamenti di gruppi di persone e di

singoli individui.

Device fingerpriting e GDPR

Il tema del device fingerprinting, e gli

impatti che sistemi sempre più evoluti

di profilazione hanno e potranno ave-

re sul diritto alla protezione dei dati

personali e degli individui a cui questi

si riferiscono, era stato oggetto di un

ulteriore specifico Parere del Gruppo

Europeo dei Garanti per la Protezione

dei Dati Personali già nel 2014.

In tale occasione il Gruppo, con il Pare-

re nr. 9 aveva avuto modo di precisare

che varie informazioni possono essere

combinate per fornire un insieme di

dati che sia sufficientemente univoco

per fungere da fingerprint univoco del

dispositivo, e costituire quindi un’al-

ternativa ‘nascosta’ per monitorare

il comportamento su Internet di un

utente nel tempo.

Conclusioni:Thinking Things

Le osservazioni svolte consentono di

formulare almeno una considerazione

che ritengo importante nell’ottica di

sviluppare negli utenti quel minimo di

consapevolezza necessaria a evitare,

da un lato, l’arbitraria compromissione

di diritti aventi rango costituzionale e,

dall’altro, l’inopinato coinvolgimento in

vicende giudiziarie correlate all’impie-

go illecito delle tecnologie descritte

da parte di terzi.

Mi riferisco, in particolare alla necessità

di un approccio più prudente all’im-

piego di strumenti tecnologici che, in

quanto dotati di logica software, svol-

gono, almeno a livello embrionale, una

vera e propria attività di pensiero che

non sempre corrisponde alla volontà

e al pensiero del loro proprietario.

95

marzo 2017

IL PARERE DEL LEGALE

NEL PROSSIMO NUMERO

Nel prossimo numero, ci occu-

peremo di uno degli adempimen-

ti maggiormente significativi tra

quelli imposti dalle nuove norme

comunitarie in materia di pro-

tezione dei dati personali, vale

a dire la Valutazione di Impatto

Privacy o Privacy Impact Asses-

sment (PIA) di cui all’art. 35 e

successivi del Regolamento di

prossima applicazione.

© luengo_ua - fotolia.com

È importante sviluppare

negli utenti quel minimo di

consapevolezza necessaria a

evitare, da un lato, l’arbitraria

compromissione di diritti aventi

rango costituzionale e, dall’altro,

l’inopinato coinvolgimento in

vicende giudiziarie correlate

all’impiego illecito delle tecnologie

descritte da parte di terzi.