teresse e funzionali all’attività professionale di riferi-
mento. Il medesimo Garante aveva ipotizzato, in un
precedente provvedimento, la
possibilità per gli operatori di
utilizzare, senza acquisire il
previo consenso del soggetto
interessato, numerazioni tele-
foniche provenienti da pubblici
registri, elenchi, atti o docu-
menti conoscibili da chiunque.
Ciò è considerato ammissibile
anche per finalità di invio di
materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compi-
mento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale
(art. 7, comma 4 lett. b) del
Codice), nel rispetto dei limiti e delle modalità che
le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria sta-
biliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati.
Si può dunque dire che i limiti previsti dal Codice del
Trattamento dei dati è riconducibile al vincolo di fi-
nalità sussistente tra la racconta dati e il suo utilizzo.
Infatti, i dati possono essere raccolti e registrati per
scopi determinati, espliciti e legittimi e possono es-
sere utilizzati in altri trattamenti in termini compa-
tibili con tali scopi, tenuto conto del dettato dell’art.
11, comma 1, lett. b) del Codice.
Alla luce di tale riconducibilità, il Garante ha sotto-
lineato che il trattamento dei dati personali sia con-
sentito solo ove la specifica disciplina di riferimento
abbia espressamente previsto l’attività di comunica-
zione telefonica per le finalità di marketing e che
dunque risulti ‘direttamente funzionali’ all’attività
svolta dall’interessato posta alla base dell’inserimento
del dato telefonico nei pubblici registri, elenchi, atti
o documenti conoscibili da chiunque e sempreché
non vi sia stata o sia manifestata opposizione al trat-
tamento.
La stretta attinenza del trattamento per finalità di
marketing all’esercizio dell’attività professionale po-
trebbe sussistere ad esempio nel caso di avvocati per
l’invio di pubblicazioni scientifiche per finalità di
aggiornamento ed appro-
fondimento di tematiche
giuridiche.
Conclusioni
In conclusione dunque, il
provvedimento del Garante
ha ritenuto che le telefonate
promozionali effettuate con
l’operatore, per finalità di
marketing, possano avvenire
solo nei confronti di soggetti
le cui numerazioni telefoni-
che provengano da elenchi
telefonici generali. Rispetto a tali soggetti dunque
gli operatori saranno tenuti a verificare solo che gli
interessati non abbiano iscritto la propria utenza nel
Registro pubblico delle opposizioni, manifestando
in tal modo la propria opposizione al trattamento
per tali finalità.
L’Autorità ha inteso infatti tutelare la capacità di au-
todeterminazione informativa del soggetto e bi-
lanciare il presupposto della libera accessibilità al
dato personale, inserito in un elenco o registro
consultabile da chiunque e l’assenza del consenso,
con quello della funzionalità del trattamento alle
specifiche caratteristiche dell’attività svolta dal-
l’interessato.
in collaborazione con
presenta il convegno:
Per ulteriori informazioni o per partecipare come Sponsor o Expo: Lorenzo Betti • e-mail:
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SORVEGLIANZA SU
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Ad oggi hanno confermato
la partecipazione:
ROMA 28 MARZO 2012
SHERATON HOTEL EUR
• Viale del Pattinaggio, 100
MILANO 19 APRILE 2012
MILAN MARRIOTT HOTEL
• Via G. Washington, 66
PADOVA 7 GIUGNO 2012
SHERATON HOTEL PADOVA •
Corso Argentina, 5
La stretta attinenza del
trattamento per finalità di
marketing all'esercizio
dell’attività professionale
potrebbe sussistere ad esempio
nel caso di avvocati per l’invio
di pubblicazioni scientifiche
per finalità di aggiornamento
e approfondimento
di tematiche giuridiche
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