90
office automation
novembre 2011
L’iscrizione agli albi professionali, con l’indicazione dei propri dati personali
e del recapito telefonico, costituisce un obbligo di legge e non implica alcun
consenso a ricevere telefonate promozionali.
Il Garante per la protezione dei dati personali con
provvedimento del 29 settembre 2011 ha dichiarato
illecito il trattamento dei dati personali effettuato
dal titolare del trattamento a seguito di telefonate
promozionali sull’utenza telefonica pubblicata sul-
l’albo professionale. Ciò so-
prattutto in assenza di uno
stretto vincolo di finalità tra il
trattamento per scopi di mar-
keting e l’attività svolta dall’in-
teressato e in assenza del con-
senso preventivo, specifico e
informato del medesimo ai
sensi degli artt. 13 e 23 del
Codice.
Il dettato del nuovo comma 3
bis dell’art. 130 del Codice
consente il trattamento dei dati personali per finalità
di marketing per gli abbonati presenti negli elenchi
cartacei o elettronici effettuato, mediante l’impiego
del telefono e della posta cartacea, solo nei confronti
di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione.
Gabriele Faggioli, Maria Cristina Daga*
Infatti, tale facoltà può essere esercitata dall’interes-
sato, mediante l’iscrizione della numerazione telefo-
nica di cui risulti intestatario nel Registro pubblico
delle opposizioni. Il Regolamento recante disposi-
zioni sulla gestione del Registro pubblico degli ab-
bonati che si oppongono al-
l’utilizzo del proprio numero
telefonico per vendite o pro-
mozioni commerciali è disci-
plinato dal D.P.R. del 7 set-
tembre 2010, n. 178.
Un obbligo di legge
In taluni casi, come per le li-
bere professioni, l’iscrizione
agli albi professionali con l’indicazione dei propri dati
personali e del recapito telefonico, costituisce un
obbligo di legge e non implica alcun consenso a ri-
cevere telefonate promozionali. Si tratta in ogni
caso di elenchi consultabili da chiunque ne abbia in-
Il parere del legale
* Gabriele Faggioli, legale, partner ISL,
Maria Cristina Daga, legale, ISL,
Telefonate illecite
agli iscritti agli albi
Le telefonate promozionali
effettuate con l’operatore, per
finalità di marketing, possono
avvenire solo nei confronti di
soggetti le cui numerazioni
telefoniche provengano da
elenchi telefonici generali
“
“