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SPECIALE GDPR

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I

l Regolamento UE 679/2016, o meglio il nuovo GDPR,

definisce le caratteristiche e le responsabilità di titolare

e responsabile del trattamento, più o meno, negli stes-

si termini della direttiva 95/46/CE, ovvero la Direttiva

sulla protezione dei dati del 1995. Questo significa che

- dove il nuovo Regolamento non dispone diversamen-

te - continua ad applicarsi il D. Lgs. 196/2003 (Codice

della Privacy).

Titolare

Il titolare è il soggetto che decide di effettuare un’attività

di trattamento e ne determina le finalità e le modalità.

Nell’impianto del nuovo Regolamento tocca al titolare

(e/o al responsabile), tra le tante altre cose, curare la

tenuta dei registri dei trattamenti (art.30, par.2); prov-

vedere all’adozione di idonee misure tecniche e orga-

nizzative (art.32); designare il Data Protection Officer

(DPO), nei casi previsti dal Regolamento o dal diritto

nazionale (art.37); e provvedere alla notifica delle vio-

lazioni (data breaches, artt.33 e 34).

Nel caso in cui il titolare sia una persona giuridica, il Co-

dice della Privacy precisa che titolare del trattamento è

l’entità nel suo complesso (art.28), in persona del suo,

o dei suoi, legali rappresentanti.

Il titolare è colui che “mette in atto misure tecniche ed

organizzative adeguate per garantire, ed essere in gra-

do di dimostrare che il trattamento è effettuato con-

formemente al ...regolamento” (art.24 reg. UE) e che

è responsabile in caso di omissione e/o di incapacità di

dimostrarne l’attuazione (artt.82 e 83).

Nel Regolamento la responsabilità del titolare è di tipo

oggettivo, implicando quale prova liberatoria il fatto che

il danno non gli sia “in alcun modo imputabile”, dipen-

dendo da un fatto esterno non riconducibile alla sua

sfera giuridica, che toccherà a lui dimostrare.

Il titolare resta responsabile dei trattamenti effettuati

I CAPISALDI INTRODOTTI

DALLA NORMATIVA

Maria Notaristefano

Avvocato del Foro di Perugia

anche nel caso abbia nominato un Data Protection Of-

ficer (art.37 e ss. reg. UE).

Il nostro Codice della Privacy non menzionava espres-

samente la figura del contitolare, previsto invece dalla

direttiva 95/46/CE.

Ora, l’art.26 del GDPR prevede espressamente la con-

titolarità nelle attività di trattamento dei dati personali

“allorchè due o più titolari del trattamento determina-

no congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamen-

to”. La norma non chiarisce esplicitamente se la finalità

perseguita dal trattamento debba essere unica per tutti

i contitolari, o se sia possibile anche solo una parziale

corrispondenza tra finalità diverse.

Richiamando i principi del caso SWIFT (WP 29 parere

10/2006, n. 128), si può affermare che la contitolarità

sussiste rispetto a trattamenti utili alle finalità perseguite

da ciascun titolare, almeno per la parte relativa al trat-

tamento che riguarda la parte comune delle attività di

interesse dei diversi soggetti.

Si prevede cioè che i contitolari possano avere respon-

sabilità distinte che spetta loro regolamentare con uno

specifico accordo interno, il quale però non può co-

munque pregiudicare il diritto di chiunque possa esse-

re interessato, avendone la facoltà come stabilito dalla

norma, a esercitare i propri diritti “nei confronti di e

contro ciascun titolare del trattamento”; così come non

può essere in alcun modo resa vana la responsabilità so-

lidale di entrambi per l’intero danno, proprio al “fine di

garantire il risarcimento effettivo dell’interessato” (art.

82, par. 4). La stipula dell’accordo interno tra i contito-

lari è obbligatoria.

Responsabile

Nel GDPR , così come nel Codice della Privacy, il re-

sponsabile è colui che effettua il trattamento per conto e

nell’interesse del titolare. Ma il responsabile è un sogget-

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dicembre 2017